LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
SIDER COSTRUZIONI S.R.L. *****, in persona dell’Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore Sig.
R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO 1 SC. B INT. 8, presso lo studio dell’avvocato IANNI MARIA ROSA, rappresentata e difesa dall’avvocato PROVENZANO PIERGIORGIO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.B. *****, in proprio e quale Custode Giudiziario nella procedura espropriativa immobiliare n. *****
RG. Es., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato D’ORIA DARIO con studio in 73024 MAGLIE (LE), VIA MATTEOTTI 21 giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 289/2008 del TRIBUNALE DI LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI MAGLIE, emessa il 17/9/2008, depositata il 19/09/2008, R.G.N. 389/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;
udito l’Avvocato DARIO D’ORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e in subordine secondo motivo di ricorso.
Con atto di citazione 23.5.2006 Sider Costruzioni S.r.l. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. e ex art. 617 c.p.c., comma 1, avverso l’atto di precetto di rilascio dell’immobile notificato all’opponente in data 10.5.2006 contestualmente all’ordinanza del G.E. del 6.4.2006 resa nel procedimento immobiliare n. *****.
In particolare deduceva l’insussistenza del diritto a procedere a esecuzione per a) insussistenza del titolo esecutivo e per vizi formali; b) vizi formali del titolo esecutivo e del precetto; c) nullità della notifica eseguita da soggetto non esattamente qualificato.
Chiedeva quindi dichiararsi la nullità, inesistenza o inefficacia esecutiva dell’ordinanza suddetta e del conseguente atto di precetto con condanna della convenuta, Avv. A.B. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in caso di sua costituzione in giudizio ovvero di opposizione.
Si costituiva la convenuta che eccepiva la inammissibilità dell’opposizione proposta contro l’Avv. A. in proprio, anzichè nella qualità di custode giudiziario.
Nel merito chiedeva il rigetto per infondatezza dei motivi di opposizione.
Con sentenza del tribunale di Lecce in data 17.9.2008 – 19.9.2008, il Tribunale di Lecce dichiarava inammissibile la domanda e condannava l’attrice al pagamento a favore dell’Avv. A. delle spese di lite.
Ricorre per Cassazione la Sider Costruzioni S.r.l. con due motivi.
Resiste l’intimata con controricorso e memoria.
Con il primo motivo la ricorrente, deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” in riferimento agli artt. 100,112, 156 e 164 c.p.c..
Con il secondo motivo la ricorrente, deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” in riferimento all’art. 24 Cost. ed all’art. 91 c.p.c. e D.M. 8 aprile 2004, n. 127.
L’odierno ricorso – ammissibile avverso la decisione del giudice dell’esecuzione, inappellabile ex art. 616 c.p.c., u.c., nel testo applicabile ratione temporis – è comunque, però:
– infondato nel primo suo motivo, con cui a torto si contesta il difetto di legittimazione passiva della A., che il giudice a quo ha correttamente, invece, rilevato, atteso che l’odierna resistente custode del bene pignorato oggetto degli atti opposti – era stata erroneamente evocata in giudizio in proprio e non nella predetta sua qualità. – Inammissibile nel residuo secondo motivo con cui si censura la liquidazione globale dei diritti ed onorari, senza la necessaria specificazione del concreto pregiudizio che siffatta liquidazione avrebbe comportato in danno della Sider, a cui carico sono state poste le spese del giudizio a quo.
Secondo questo S.C., infatti, la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe. Tuttavia non è ammissibile, per carenza di interesse, censurare tale liquidazione ove non sia stato specificamente comprovato che la liquidazione globale arreca un pregiudizio alla parte vittoriosa, in quanto attributiva di una somma inferiore ai minimi inderogabili, essendo quindi irrilevante la mera allegazione della violazione dei criteri per la liquidazione delle spese (Cfr., per tutte, Cass. n. 16390/2009).
Il ricorso, pertanto, è rigettato e la ricorrente è condannata a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento a favore della resistente delle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011