LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22143/2008 proposto da:
Q.M. (c.f. *****), in proprio e nella qualità di erede di QU.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato POTTINO Guido Maria, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAULI CARLO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
sul ricorso 22144/2008 proposto da:
Q.M., non in proprio ma nella qualità di erede di B.I.L. (in proprio e nella qualità di erede di QU.MA.), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato POTTINO GUIDO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAULI CARLO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso i decreti della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositati il 23/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento dei primi nove motivi dei ricorsi, inammissibilità del decimo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, Q.M., in proprio e quale erede del fratello QU.Ma. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Ancona del 01-04-2008, che aveva rigettato il suo ricorso, volto al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Con altro ricorso ritualmente depositato Q.M., quale erede di B.I.L., impugnava analogo decreto della Corte di Appello di Ancona in data 01/04/2008, emesso nei confronti della B..
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
In entrambi i procedimenti, il Q. ha depositato memoria per l’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno riuniti, per evidenti ragioni di connessione, entrambi i ricorsi.
Appaiono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal P.G. in udienza sulle quali, in sostanza, questa Corte si è già pronunciata (tra le altre, Cass. n. 10^15 del 2009).
Va precisato che il Giudice a quo ha erroneamente rigettato il ricorso, in palese contrasto con i parametri CEDU e la giurisprudenza di questa Corte, a fronte di un periodo di circa 15 anni dal 1992 al marzo 2007 del procedimento presupposto, in punto risarcimento del danno non patrimoniale.
Correttamente invece il Giudice a quo ha rigettato la domanda relativa ai danni patrimoniale e biopsicologico, precisando che il ricorrente nulla aveva provato.
E’ appena il caso di precisare che di fronte ad una mancata prova al riguardo, non poteva essere richiesta consulenza tecnica, tale da sopperire a tale mancata prova.
Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una determinazione del danno non patrimoniale in Euro 11.500,00) per un periodo di 15 anni e due mesi (gennaio 1992 – marzo 2007; durata ragionevole 3 anni), con riliquidazione delle spese di giudizio.
Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie in parte qua; cassi il provvedimenti impugnati e condanna l’amministrazione a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 11.500,00 per indennizzo, con interessi dalla domanda, e le spese del giudizio, che liquida, per il giudizio di merito, in Euro 700,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, e, per il presente giudizio di legittimità, in Euro 800,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011