LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.A., rappresentato a difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. MARCHESE Pasquale, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Elena Samba taro in Roma, Via Giacomo Boni, n. 15;
– ricorrente –
contro
P.M. e G.A., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. CONTRINO Antonino, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Emiliano Amato in Roma, Via Crescenzio, n. 9;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 947 in data 8 luglio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
RILEVATO IN FATTO
che il Consigliere designato ha depositato, in data 10 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art 380 bis cod. proc. civ.:
“Con sentenza in data 27 ottobre 2003, il Tribunale di Sciacca ordinava ad B.A. di reintegrare P.M. e G.A. nel possesso della cisterna ubicata nello spazio antistante alla loro abitazione, posta al piano terra dell’edificio di *****, e lo condannava al pagamento delle spese di lite.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’8 luglio 2008, ha rigettato il gravame del B., ponendo a suo carico il pagamento delle spese processuali.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il B. ha proposto ricorso, sulla base di un unico motivo.
Hanno resistito, con controricorso, gli intimati.
Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., artt. 1168 e 2697 cod. civ., artt. 246 e 703 cod. proc. civ. e art. 645 cod. proc. pen. (in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5).
Il motivo è inammissibile, perchè non si conclude con il quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti in solido, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011