LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.G., rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. COMEGNA Carmelo, elettivamente domiciliato nel relativo studio in Roma, Via Torino, 122;
– ricorrente –
contro
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 143/37/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione n. 37, in data 15.11.2006, depositata il 19.01.2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 7312/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 143/37/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 37, il 15.11.2006 e DEPOSITATA il 19 gennaio 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello del contribuente, ritenendo legittimo l’accertamento e congruo il valore dei cespiti.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di accertamento dell’imposta di registro, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 48 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4.
3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
4 La formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della decisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., non essendo stati formulati conferenti quesiti (SS.UU. n. 20603/2007, n. 4648/2008, n. 4719/2008, n. 16002/2007, n. 4309/2008, n. 4311/2008) e, d’altronde, pur dedotta come vizio di legge, appare, in effetti, sottesa a conseguire una inammissibile riconsiderazione degli elementi esaminati e diversamente valutati da parte dei Giudici di merito (Cass. n. 12446/2006, n. 11462/2004, n. 2090/2004).
5 – Si propone, dunque, di trattare il ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e di definirlo con pronuncia di inammissibilità. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso dell’Agenzia Entrate, nonchè tutti gli altri atti causa;
Considerato che in esito alla discussione del ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che l’impugnazione vada rigettata, per inammissibilità dei motivi, posta la inidonea ed inconferente formulazione dei quesiti, in relazione alle censure per violazione di legge e tenuto conto che le doglianze, in effetti, sono sottese a conseguire una diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati dai giudici di merito (SS.UU. n. 20603/2007, n. 4648/2008, n. 4719/2008, n. 16002/2007, n. 4309/2008, n. 4311/2008);
Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro duemilacento, di cui Euro duemila per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre accessori di legge;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia Entrate, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro duemilacento, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011