LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
IMBONATI SPA in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in Notar Stefano Zanardi di Milano del 06.03.2008 rep. 58858, dall’Avv. RUSSO Andrea, elettivamente domiciliata nel relativo studio in Roma, Largo Angelo Fochetti, 28;
– ricorrente –
contro
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 128/36/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione n. 36, in data 24.10.2006, depositata il 31 gennaio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito, per la ricorrente, l’Avv. A. Russo;
Presente il Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso in conformità alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 7714/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 128/36/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 36, il 24.10.2006 e DEPOSITATA il 31 gennaio 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello della contribuente, ritenendo legittimo l’accertamento e congruo il valore accertato dall’Ufficio impositore.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’INVIM, censura l’impugnata decisione di nullità, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. di att. c.p.c., nonchè per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost. e, comunque, per omessa e/o contraddittoria motivazione su fatto controverso decisivo.
3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
4 – Per consolidato orientamento giurisprudenziale, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).
L’impugnata decisione, che si è limitata a motivare per relationem all’atto impositivo, sembra avere fatto malgoverno di tale principio.
Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ed il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, in applicazione del trascritto principio di diritto. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti causa;
Considerato che in esito alla discussione del ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che l’impugnazione vada accolta e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi al richiamato principio, deciderà nel merito ed anche sulle spese del giudizio di cassazione, motivando adeguatamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011