Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3308 del 10/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE ELLE BI SRL con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 171/21/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sezione Staccata di Parma n. 21, in data 05.04.2006, depositata l’11 dicembre 2006.

Udita la relazione, svolta nella Camera di consiglio del 15.12.2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 4013/2008 R.G. è stata depositata la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 171/21/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione Staccata di Parma n. 21, il 05.04.2006 e DEPOSITATA l’11 dicembre 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia Entrate ed accolto quello incidentale proposto dalla contribuente, ritenendo che l’incremento di valore dei beni in valutazione non fosse superiore di un quarto rispetto a quanto dichiarato.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avvisi di liquidazione INVIM straordinaria 1991, connessa ad una area edificabile e ad un complesso immobiliare, censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 23 e 24.

3 – L’intimata società, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal motivo del ricorso va esaminata alla stregua del principio secondo cui in tema di INVIM, l’erronea indicazione, nella dichiarazione, dell’atto in riferimento al quale è stato determinato il valore iniziale del bene (nella fattispecie, atto di acquisto anzichè precedente tassazione), indicazione prescritta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 18, comma 1, lett. b), e rilevante ai fini della determinazione dell’incremento imponibile, comporta qualora abbia determinato una liquidazione d’imposta inferiore a quella dovuta – l’applicazione della sanzione prevista dal citato D.P.R. n. 643 del 1972, art. 23, comma 3 (nel testo originario, applicabile ratione temporis), consistente nel pagamento di una soprattassa pari al venti per cento della differenza d’imposta. Tuttavia, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 3, che ha sostituito il citato D.P.R. n. 643 del 1972, art. 23 e che è applicabile anche nei procedimenti pendenti in quanto più favorevole – secondo la previsione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, la detta sanzione è dovuta solo se il valore definitivamente accertato superi di un quarto quello dichiarato (Cass. n. 13400/2003).

5 – La decisione impugnata sembra in linea con il trascritto principio.

6 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in Camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti causa;

Considerato che in esito alla discussione, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che, alla relativa stregua, l’impugnazione vada rigettata;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese del giudizio;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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