Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3309 del 10/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A. e P.G., rappresentati e difesi, giusta delega a margine del ricorso, dagli Avv.ti COGLITORE Emanuele e Carlo Albini, elettivamente domiciliati nello studio del primo in Roma, Via Confalonieri n. 5;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 214/28/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione n. 28, in data 22.11.2006, depositata il 20 dicembre 2006.

Udita la relazione, svolta nella Camera di consiglio del 15.12.2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per i ricorrenti, l’avv. Alberto Comelli per delega del difensore;

Presente il Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che non ha mosso osservazioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 4147/2008 R.G. è stata depositata la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 214/28/06, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 28, il 22.11.2006 e DEPOSITATA il 20 dicembre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, e ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione impugnati.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avvisi di liquidazione dell’imposta di Registro dovuta su sentenza, è affidata a più motivi con cui si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, art. 111 Cost., comma 6, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, commi 1 e 2, art. 59, comma 1, lett. b), art. 101 c.p.c., art. 111 Cost., comma 2, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 5, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, L. n. 241 del 1990, art. 3, commi 1 e 3.

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Alla doglianza formulata con il primo mezzo, con la quale si denuncia il vizio di totale assenza della motivazione, deve rispondersi, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il vizio è ravvisabile, allorquando il Giudice di merito – come nel caso – si limiti a tentare di giustificare il decisum con affermazioni assolutamente generiche ed apodittiche, omettendo di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento.

5 – La decisione impugnata appare affetta dal denunciato vizio, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni con motivazione apparente, meramente assertiva dell’esistenza di elementi indice, senza indicare e valutare gli elementi presi in considerazione nel percorso decisionale per giungere a riconoscere la legittimità degli avvisi di liquidazione impugnati.

6 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con l’accoglimento del primo mezzo, per manifesta fondatezza, assorbiti gli altri.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti causa;

Considerato che in esito alla discussione del ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che, alla relativa stregua, l’impugnazione vada accolta e, per l’effetto, cassa l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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