LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 28/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LECCE, depositata il 06/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig D.P.A. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi il provvedimento con cui la Direzione Regionale delle Entrate della Puglia, sezione distaccata di Brindisi, aveva respinto una domanda di rimborso da lui presentata quale ex liquidatore della cessata società Cistrasporti srl, relativa a crediti per rimborsi IRPEG ed ILOR asseritamente spettanti alla società.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva la domanda del contribuente con sentenza depositata il 21.12.99.
L’Amministrazione finanziaria proponeva appello contro la suddetta sentenza con atto notificato in data 8.5.2000. Il contribuente eccepiva la tardivilà dell’appello per superamento del termine di giorni 60 di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, in quanto la sentenza impugnata era stata notificata all’Amministrazione il 23.2.2000. L’amministrazione replicava che il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, non aveva mai iniziato a decorrere, in quanto la notificazione della sentenza impugnata era nulla, per esser stata effettuata;
1) nei confronti di soggetto (Ufficio delle Entrate di Brindisi) diverso da quello (Direzione Regionale delle Entrate della Puglia, sezione distaccata di Brindisi) che aveva preso parte al giudizio di primo grado ed al quale quindi la sentenza andava notificata;
2) in luogo (*****, sede dell’Ufficio delle Entrate di Brindisi) diverso da quello ( *****) dove aveva sede la Direzione Regionale delle Entrate della Puglia, sezione distaccata di Brindisi.
La CTR respingeva l’eccezione dell’Amministrazione, sull’argomento che il rapporto tributario … si instaura e si svolge tra il contribuente e in generale l’amministrazione finanziaria, titolare del rapporto medesimo” e pertanto, ritenuta la notifica delle sentenza di primo grado idonea a far decorrere il termine di giorni 60 per la proposizione dell’appello, dichiarava inammissibile, per tardività, l’appello stesso.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, concludendo per l’annullamento della sentenza impugnala, con ogni consequenziale pronuncia.
Il sig. D.P. non si è costituito nel giudizio di cassazione.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.1.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla difesa erariale si fonda su un unico complesso motivo, rubricato come:
“Error in procedendo” per violazione ed errata applicazione degli artt. 145 e 160 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e del D.M. 9 giugno 1999, art. 1, posti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
La ricorrente – premesso che la legittimazione a contraddire nel giudizio di appello competeva alla Direzione Regionale delle Entrate della Puglia, sezione distaccata di Brindisi, con sede in ***** – censura l’argomento della sentenza impugnata secondo cui, poichè il rapporto tributario intercorre tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria in generale, la notifica della sentenza effettuata all’Ufficio delle Entrate di Brindisi, con sede in *****, sarebbe idonea far decorrere nei confronti della Direzione Regionale delle Entrate della Puglia, sezione distaccata di Brindisi, il termine di giorni 60 per l’impugnazione.
Il ricorso dell’amministrazione si conclude col seguente quesito:
Dica la Corte se la notificazione della sentenza della C.T.P. ad ufficio finanziario diverso da quello che è parte nel processo, nonchè funzionalmente e territorialmente incompetente, sia valida ed idonea a far decorrere il termine breve per l’appello.
Osserva la Corte che è indubbio che l’ufficio al quale andava notificata la sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine per l’impugnazione, era la Direzione Regionale delle Entrate della Puglia, sezione distaccata di Brindisi, perchè questo fu l’ufficio che prese parte al giudizio di primo grado e che, peraltro, era in effetti legittimato a contraddire sulla domanda di rimborso (Cass. 1440/2006. “In tema di contenzioso tributario, competente a decidere sull’istanza di rimborso dell’imposta sui redditi versata in eccedenza, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, nel testo anteriore alle modifiche recate dalla legge 13 maggio 1999, n. 133, è la Direzione regionale delle entrate – subentrata all’Intendenza di finanza, originariamente prevista, a seguito della nuova articolazione organizzativa che ha interessato il Ministero delle finanze dopo la L. 29 ottobre 1991, n. 358 -, e non già l’Ufficio delle imposte dirette, sicchè detta Direzione, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 è l’unico ufficio dell’amministrazione finanziaria passivamente legittimato a rispondere, davanti al giudice tributario, del provvedimento esplicito (come nella specie) o implicito da essa Direzione adottato sull’istanza.”).
Tanto premesso, va tuttavia rilevato che dall’esame degli atti dei giudizi di merito – consentito in questa sede perchè la ricorrente denuncia un error in procedendo – si rileva che la relata di notifica della sentenza di primo grado, datata 23.2.2000, attesta che l’atto venne consegnato a “Direzione Regionale delle Entrate, in persona del suo legale rappresentate, corrente in Brindisi alla via *****” e che la consegna è avvenuta “a mani di … (è manoscritto un nome con grafia illeggibile) impiegata dip.te tale qualificatasi che si incarica della consegna”.
L’assunto dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la sentenza sarebbe stata notificata all’Ufficio delle Entrate di Brindisi risulta dunque infondato in fatto, perchè l’Ufficiale Giudiziario ha attestato di aver consegnato l’atto da notificare (ossia la sentenza di primo grado) non all’Ufficio delle Entrate ma, per l’appunto, alla “Direzione Regionale delle Entrate, in persona del suo legale rappresentate”, mediante consegna a mani di persona qualificatasi come impiegata dipendente che si incaricava della consegna.
Poichè, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. 4103/2010), le attestazioni contenute nella relata di notifica dell’Ufficiale Giudiziario fanno piena prova fino a querela di falso, nella specie non proposta, il fatto che in data 23.2.2000 la sentenza di primo grado sia stata consegnata alla Direzione Regionale delle Entrate, nelle mani di persona qualificatasi come impiegala dipendente, non può essere messo in discussione.
Deve pertanto giudicarsi infondata la doglianza della ricorrente secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe stata notificata ad ufficio diverso dalla Direzione Regionale delle Entrate.
Quanto alla doglianza mossa dalla ricorrente sulla non corrispondenza tra il luogo dove fu effettuata la notifica della sentenza di primo grado (via *****) e il luogo dove la Direzione Regionale delle Entrate, sezione distaccata di Brindisi, avrebbe avuto la propria sede (via *****), si rileva che tale la doglianza è priva di autosufficienza, non avendo la ricorrente precisato da quale documento, o altra risultanza istruttoria, emergerebbe la prova del fatto che la sede della Direzione Regionale delle Entrate, sezione distaccata di Brindisi, fosse, alla data notifica della sentenza di primo grado, in luogo diverso da quello (via *****) in cui copia di tale sentenza fu ritirata da persona che si qualificò come dipendente della Direzione Regionale delle Entrate e si incaricò della relativa consegna.
In definitiva le doglianze dell’Agenzia delle Entrate sulla validità della notifica della sentenza di primo grado vanno giudicate entrambe infondate; si deve dunque respingere il ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, ritenuta la validità di tale notifica, ha giudicato l’appello dell’Amministrazione inammissibile, perchè presentato dopo il decorso del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51.
Nulla sulle spese, poichè il D.P. non si è costituito nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011