Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3359 del 11/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 999-2010 proposto da:

C.F. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 22, presso lo studio dell’avvocato VECCHIONE GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA *****, nella qualità di mandataria di INTESA SANPAOLO SPA, Aderente a Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, e Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.G., M.M., M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 17293/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 27/07/09, depositata il 11/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato Vecchione Giorgio, difensore della ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Catalano Roberto, (delega avv. Gargani Benedetto), difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 27.7.2009 e depositata in data 11.8.2009 in materia di opposizione agli atti esecutivi.

Al ricorso proposto è applicabile la normativa di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69 per essere la sentenza impugnata pubblicata successivamente all’entrata in vigore della stessa (4.7.2009).

La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (art. 360 bis c.p.c., n. 1).

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 817 e 2826 c.c., nonchè dell’art. 555 c.p.c. e della L. n. 52 del 1985, art. 29 per avere il giudice del merito ritenuto che la descrizione catastale fosse idonea a qualificare come pertinenza una corte esclusiva di mq. 1220, nonostante la stessa non fosse indicata nell’atto di pignoramento.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per non avere il giudice del merito ritenuto che il vincolo pertinenziale fra immobile ed area esclusiva dovesse essere provato dal creditore procedente.

Entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, non sono fondati.

Il tribunale ha correttamente ritenuto che la corte esclusiva – della quale l’odierna ricorrente contesta in sostanza la sua pertinenzialità rispetto all’immobile oggetto della procedura esecutiva immobiliare e la sua mancata menzione nell’atto di pignoramento – costituisse un unicum inscindibile con l’immobile pignorato.

A tal fine ha evidenziato che … dalla relazione resa dal perito nominato nell’ambito della procedura esecutiva iscritta al n.r.g.e.i.

89563 e depositata in data 16 novembre 2007, emerge che alla data del 20 dicembre 1990 l’immobile era distinto in catasto al foglio 199, p.lla 64.

Alla data del 26 aprile 2004, per modifica identificativa l’immobile ha assunto il fg. 199, p.lla 1335, sub 501.

Ed ha aggiunto che dalla stessa relazione emergeva che la corte esclusiva era catastalmente rappresentata da una area graffata alla p.lla 1335, concludendo, quindi, che anche l’area in contestazione dovesse ritenersi oggetto del procedimento esecutivo.

Ora, il rapporto di pertinenzialità di tale corte rispetto all’immobile oggetto del pignoramento nasce dalla sua esclusività, posto che la stessa, essendo tale, serve soltanto l’immobile oggetto di pignoramento; con la conseguenza che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2809 c.c., art. 2810 c.c., n. 1, artt. 2912, 817 e 818 c.c., il rapporto che ha ad oggetto la cosa principale comprende anche la pertinenza, senza necessità di sua specifica menzione nell’atto di pignoramento (v. anche Cass. 16.11.2000 n. 14863; cass. 19.3.1990 n. 2278; cass. 10.10.1987 n. 7522; cass. 7.6.1982 n. 3453; cass. 26.3.1981 n. 1766; cass. 28.7.1965 n. 1807).

Il giudice del merito, in mancanza di elementi di segno contrario, ha, correttamente, ricavato una tale conclusione anche dalle risultanze peritali che hanno attestato l’esistenza dell’accorpamento o graffatura fra le due aree, posto che l’area era graffata catastalmente alla particella 1335 – la stessa dell’immobile – e, quindi, era da considerarsi gravata dalla stessa ipoteca relativa all’immobile; come tale assoggettabile ad esecuzione forzata. La graffatura, infatti, significa che in catasto vi è un unico mappale, il cui numero individua il bene principale e la sua pertinenza.

E la graffatura che consiste in una specie di s (in gergo tecnico:

cediglia) i cui uncini agganciano il disegno del fabbricato al terreno di pertinenza, serve appunto a dare rappresentazione grafica al rapporto pertinenziale tra area e edificio, rapporto che, nella specie, sussiste per la concreta situazione dei due beni quale il giudice del merito ha desunto dal carattere esclusivo della corte in esame rispetto all’immobile oggetto del pignoramento. Al che consegue anche l’insussistenza della censura avanzata con il secondo motivo, non essendo, da un lato, necessario descrivere specificamente le pertinenze nella nota di iscrizione e nel titolo e, dall’altro, emergendo la concreta situazione dei due beni dalle risultanze peritali. Nè con riferimento ai dati catastali, può escludersi che essi, al fine indicato, non abbiano rilievo, posto che agli stessi non può non riconoscersi valore determinante, non essendo stato dedotto alcun contrasto fra gli stessi ed i confini del bene (v. anche Cass. 26.4.2010 n. 9896). La disposizione di cui alla L. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29 secondo cui, negli atti in cui si concede ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile deve essere designato anche con l’indicazione di almeno tre dei suoi confini, si applica anche alle relative note di trascrizione o di iscrizione (cass. 27.6.2006 n. 148139).

Inoltre, ad avvalorare tale tesi, deve anche ricordarsi che il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto non postula l’indicazione dei tre confini, richiesta dalla L. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29 al solo fine della trascrizione dell’atto, ma soltanto la sicura individuabilità del bene, per la quale può essere sufficiente, nel contratto, l’indicazione dei suoi dati catastali ed il riferimento alle mappe censuarie (Cass. 20.3.2006 n. 6166)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma le parti costituite sono state ascoltate in camera di consiglio.

Le parti hanno anche presentato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nelle memorie, che non contengono elementi condivisibili, tali da condurre ad una diversa conclusione rispetto a quella proposta nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 2.600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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