Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.3375 del 11/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LA TERZA Maura – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6645-2007 proposto da:

VEB SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso lo studio dell’avvocato ROMEO FULVIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 16, presso lo studio dell’avvocato CERUTTI GILBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZANELLO ANDREA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA’ FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 8552/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/02/2006, R.G.N.6791/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 14-4-1998 Z.M., premesso di aver prestato la propria opera alle dipendenze della VEB s.r.l. dal 2-5-96 al 30-6-97, adiva il Tribunale di Roma chiedendo la condanna della società al pagamento delle differenze retributive connesse all’inquadramento come pulitrice nel 6^ livello del ccnl del settore, nonchè alla regolarizzazione contributiva.

La società si costituiva e resisteva alla domanda.

Con sentenza in data 22-10-2002 il Giudice adito accoglieva parzialmente la domanda, condannando la società al pagamento della somma di Euro 809,17 oltre accessori e spese.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo la erronea valutazione delle quietanze rilasciate dalla lavoratrice, da ritenersi come quietanze liberatorie, nonchè la mancata considerazione delle contestazioni dei conteggi avversari, siccome effettuati al lordo e non al netto.

La Z. replicava ai motivi di appello e proponeva appello incidentale relativamente alla declaratoria di nullità della domanda di regolarizzazione contributiva e per la mancata liquidazione delle spese di lite.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 16-2-2006, rigettava l’appello principale ed in accoglimento dell’appello incidentale condannava la società alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro per le retribuzioni dovute contrattualmente per il 6 livello CCNL imprese di pulimento e per la durata indicata.

La Corte, inoltre, determinava le spese di causa dovute per il primo grado e condannava la società al pagamento delle spese del secondo grado.

Per la cassazione di tale sentenza, la VEB s.r.l., in liquidazione, ha proposto ricorso con due motivi.

La Z. ha resistito con controricorso.

L’INPS ha soltanto depositato procura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione e violazione dell’art. 2113 c.c., in sostanza lamenta che la sentenza impugnata erroneamente e senza una sufficiente motivazione ha escluso che la quietanza del 6-3-1998 assurgesse a vero e proprio atto di rinuncia del residuo quantum.

In particolare la ricorrente deduce che la detta dichiarazione, pur essendo strutturata come quietanza, non solo appariva titolata, in ragione della specifica obbligazione cui il pagamento era sotteso, ma faceva espresso riferimento alla “lettera 3-12-1997 dell’avv. Cerutti” (lo stesso che poi l’avrebbe assistita nel giudizio).

Il motivo risulta inammissibile perchè formulato in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stato riportato dalla ricorrente il testo integrale della quietanza in oggetto.

Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, “il ricorrente che, sotto il profilo del vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, denuncia l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie (nella specie, documenti prodotti in giudizio) ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, al fine di permettere il controllo in ordine alla decisività dei fatti da provare, che deve essere effettuato sulla scorta delle deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative” (v. fra le altre Cass. 20-2-2003 n. 2527, Cass. 24-5-2006 n. 12362, Cass. 17-7-2007 n. 15952).

Nella fattispecie, del resto, all’uopo risulta del tutto insufficiente il richiamo parziale della sola espressione “ricevo l’assegno a saldo delle competenze maturate presso la società VE.B.s.r.l.” e del riferimento generico alla “lettera 3-12-1997 dell’avv. Cerniti”, al di fuori dell’intero contenuto della quietanza in oggetto (oltrechè della lettera richiamata).

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione e violazione degli artt. 1173 e 1185 c.c. e L. n. 218 del 1952, art. 23 in sostanza lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha riconosciuto alla Z. la differenza tra il “dovuto” al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e il “percepito” al netto delle stesse, così, in sostanza, attribuendo al lavoratore “uno status di creditore che lo stesso non possiede” ed operando “un’autentica duplicazione del debito gravante sul datore di lavoro”.

Il motivo è infondato.

Come è stato più volte affermato da questa Corte, “l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dalla L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza , ai sensi dell’art. 23, comma 1, medesima Legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributo entro il termine stabilito, è da considerare – salva la prova di fatti a lui non imputabili – debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell’accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice chiamato all’accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d’interferire. Ne consegue che, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte” (v. Cass. 7-7-2008 n. 18584, Cass. 18-4-2003 n. 6337, Cass. 11-7-2000 n. 9198, Cass. 30-12-1992 n. 13735).

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore della Z.. Nulla per le spese nei confronti dell’INPS, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla Z. le spese, liquidate in Euro 25,00 oltre Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA; nulla per le spese nei confronti dell’INPS. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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