Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3410 del 11/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Giudice di Pace di Napoli con l’ordinanza depositata il 17/11/2008 nella causa:

R.R.;

– ricorrente –

contro

CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA NAPOLI, PREFETTO COSENZA;

– intimati –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

sentita la relazione del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, il quale visto l’art. 375 c.p.c., che l’Ecc.ma Corte di Cassazione, struttura centrale, voglia pronunziando in camera di consiglio: dichiarare ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio proposto nella causa n. 102991/07 del Giudice di pace di Napoli e per l’effetto dichiarare la competenza del Giudice di pace di Cosenza adottando i provvedimenti necessari per la prosecuzione della causa; il P.M. Dott. FUCCI Costantino sulla relazione non si oppone.

Il Collegio:

RILEVATO IN FATTO

Che il conflitto di competenza sollevato dal giudice di pace di Napoli prospetta singolari questioni, meritevoli di approfondimento con l’ausilio di relazione dell’Ufficio del Massimario;

Ritenuto che la trattazione debba quindi essere differita.

P.Q.M.

Dispone rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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