Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.3438 del 11/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1538/2006 proposto da:

C.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GORIZIA 25-C, presso lo studio dell’avvocato FALINI Giorgio, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

POLETTINI PIETRO SRL P.I. *****;

– intimato –

sul ricorso 6606/2006 proposto da:

POLETTINI PIETRO SRL P.I. *****, in persona del suo legale rapp.te p.t. Sig. P.A. elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 126, presso lo studio dell’avvocato PUJATTI MARIA CRISTINA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIGO ANTONIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GORIZIA 25-C, presso lo studio dell’avvocato FALINI GIORGIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 731/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Folini Giorgio difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento dei propri scritti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso “Previa riunione” per l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, l’assorbimento anche degli altri motivi del ricorso incidentale e del ricorso principale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 10.8.1987 la spa Centro Direzionale conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Tolmezzo l’arch. C. A. e, premesso di essere proprietaria di alcuni terreni, per complessivi mq 3405, siti nel centro abitato di *****, e che detti terreni, con altri confinati di diversa proprietà, costituivano il comparto denominato Sottozona A del piano di lottizzazione convenzionato del Comune, esponeva di aver conferito nel 1993 al convenuto incarico verbale di predisporre una bozza di progetto orientativo e di massima volto ad accertare volumi e superfici realizzabili, con indicazione delle varie destinazioni ammesse (negozi, uffici, abitazioni), onde verificare la possibilità edilizia del comparto e determinare il giusto prezzo per l’acquisto degli altri terreni nello stesso compresi.

Lamentava, quindi, che il convenuto era andato ben oltre l’incarico, predisponendo un progetto che prevedeva la realizzazione di un grande edificio per una il complessiva cubatura di mq. 19302, fuori terra, irrealizzabile per ragioni di costo, tanto che aveva rinunziato all’iniziativa dando notizia al professionista.

Esponeva di aver ricevuto parcella per L. 136.503.466 IVA inclusa, stilata sulla base di un valore presunto di L. 6.844.680.000 e conteggiata con aliquote di tariffa corrispondenti a progetto esecutivo. Chiedeva accertarsi il giusto compenso.

I convenuto contestava la domanda e riconvenzionalmente chiedeva il pagamento di L. 164.248.131 o della diversa somma ritenuta di giustizia, esponendo di aver ricevuto incarico per un progetto esecutivo estensibile alla direzione dei lavori di un edificio commerciale e residenziale su terreni che la società avrebbe provveduto ad acquistare.

Rilevava che l’elaborato era stato sottoscritto dal committente e presentato in Comune e negava la revoca dell’incarico.

Prodotti documenti ed espletata ctu, con sentenza n. 241/1988, il Tribunale condannava la società a pagare L. 117.551.838, oltre accessori. detratto racconto di L. 28.603.000 e di L. 25.000.000.

Proponeva appello Polettini Pietro srl già Centro direzionale spa, resisteva C. proponendo appello incidentale e la Corte di appello di Trieste, con sentenza 731/04, in parziale accoglimento degli appelli, condannava la società a pagare Euro 56.395,70, oltre accessori e regolava le spese.

La Corte triestina, richiamando la ctu di primo grado, qualificava il progetto come prestazione intermedia tra progetto esecutivo e di massima e ne condivideva le conclusioni relative alla liquidazione dei compensi, preferite a quelle del ctu nominato in appello.

Gli acconti di cui alle fatture andavano imputati a capitale e non agli interessi e ibridato era l’appello incidentale circa la misura della percentuale di spese e compensi accessori dovuta ex art. 13 della tariffa professionale.

Propone ricorso C. con quattro motivi, resiste, proponendo ricorso incidentale Polettini Pietro srl, vi è ulteriore controricorso del primo.

Le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamentano violazione dell’art. 1194 c.c., in materia di imputazione dei pagamenti, della normativa relativa alla decorrenza degli interessi sulle parcelle e carente motivazione.

Il credito del professionista non è di valore ma di valuta e la mera contestazione non è idonea a trasformare in debito di valore quello di valuta.

Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione alla domanda di inserimento della maggiorazione per incarico parziale ex art. 16 della tariffa, perchè la Corte di appello ha respinto l’appello incidentale del C. volto ad ottenere che la riconosciuta maggiorazione per incarico parziale venisse ricompressa quale base di calcolo per il rimborso forfettizzato di spese e compensi, sostenendo il carattere nuovo di tale domanda.

Col terzo motivo si lamentano difetto di motivazione circa la quantificazione del danno risarcibile, violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, dell’art. 112 c.p.c. e del principio della domanda.

La Corte di appello laconicamente ha ritenuto che la liquidazione del giudice di prime cure nella misura del 15% del tasso di interesse medio “non appare sottodimensionata rispetto all’effettivo pregiudizio subito non potendosi tener conto – ex art. 1227 c.c. – degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi all’epoca operata dalle banche e ritenuta illegittima dalla Suprema Corte di Cassazione”.

Col quarto motivo si lamentano difetto di motivazione e violazione di legge circa il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e si deducono profili di incostituzionalità per avere ritenuto la Corte non rientrare il rapporto de quo tra quelli previsti dall’art. 409 c.p.c., n. 3.

Col ricorso incidentale si lamentano: 1) vizi di motivazione sulle risultanze della ctu: vizi di motivazione circa il riconoscimento del 15% riconosciuto per il maggior danno.

Osserva questa Corte Suprema:

Appare preliminare l’esame del primo motivo del ricorso incidentale, con il quale si lamenta che, rispetto alla prima ctu che aveva qualificato il progetto “una prestazione intermedia fra progetto esecutivo e progetto di massima”, e la seconda che lo aveva senz’altro definito un progetto di massima, si sia acriticamente optato per la prima ctu.

La censura è fondata.

La corte di appello si è limitata a riferire della minore completezza argomentativa del secondo elaborato rispetto al primo e della minore esperienza specifica dei secondo ctu, che pur aveva nominato, senza tenere conto della necessità di qualificare il progetto quale esecutivo o di massima.

Questa Corte Suprema ha, invero, statuito che la tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, prevista dalla L. 2 marzo 1949, n. 143, non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e il progetto di massima, sicchè il giudice non può, ai fini della determinazione del compenso, qualificare un progetto come parzialmente esecutivo; a tal fine egli deve procedere ad una valutazione comparativa globale del progetto, qualificandolo di massima se esso esprime solo le direttive fondamentali dell’opera al momento dell’ideazione, ed esecutivo se contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell’opera medesima. Sotto altro profilo, poi, in presenza di più consulenze con conclusioni difformi ed in particolare quando di fronte ad una seconda ctu, si ritenga di privilegiare la prima, è necessario motivare esaurientemente sulle ragioni della scelta (Cass. nn. 3787/01, 10052/01, 4652/01, 2383/92).

Dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza sul punto discendono l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale e del terzo e del quarto del ricorso principale.

In ordine a primo motivo del ricorso principale, la Corte territoriale, a pagina ventidue, ha statuito che gli acconti di cui alle fatture andavano imputati a capitale e non agli interessi perchè l’art. 1194 c.c., presuppone la simultanea liquidità ed esigibilità di un credito per capitale e di uno per interessi mentre il credito in questione, all’epoca del pagamento degli acconti, non era liquido, come dimostrato dalla pendenza della lite, con necessità di specifiche indagini e di risoluzione di plurime questioni, avente ad oggetto la sua concreta determinazione.

Trattasi di motivazione conforme a consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema sul punto (Cass. 8 marzo 1988 n. 2352, 18 ottobre 1994 n. 11014).

Deve tenersi conto, poi, che trattavasi di fattura con Iva.

Quanto al secondo motivo, a pagina ventitre, la sentenza ha dedotto che la domanda non era stata proposta in primo grado ed inseriva un nuovo tema di indagine, relativo alla natura risarcitola o meno della predetta maggiorazione, argomento non superato dagli esempi numerici proposti.

Nè il ricorrente replica utilmente alle argomentazioni di pagina trentadue del controricorso, ove si deduce che il metodo di calcolo posto in essere è l’unico possibile ove si consideri la ratio dell’art. 18 T.P. (che prevede la maggiorazione del 25% per l’incarico parziale).

Detta norma consente al professionista, che non porti a termine l’incarico, di essere ugualmente retribuito del suo futuro mancato guadagno ma non delle “mancate spese future”.

Donde la cassazione con rinvio in relazione al motivo accolto, per un nuovo esame in relazione ai principi sopra formulati.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti il secondo motivo del ricorso incidentale, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il primo e secondo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trieste, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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