Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3451 del 11/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4170/2010 proposto da:

L.C.C. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINATTIERI Elisabetta, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, lo VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 983/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 10/07/09, depositata l’01/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

è presente il P.G. in persona del Dr. UMBERTO APICE.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

letta la relazione del Cons. Dott. Paolo Stile, udite le richieste del P.M., Dott. Apice Umberto; esaminati gli atti, osserva:

con il proposto ricorso, affidato a due motivi ed illustrato anche da memoria, L.C.C. censura la sentenza del 10 luglio-1 agosto 2009 con la quale la Corte di appello di Firenze, accogliendo parzialmente il gravame proposto dall’INPS, ha rigettato la propria domanda volta ad ottenere l’applicazione del beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per il periodo 1976 – 1992 in quanto lavoratore esposto all’agente morbigeno.

In particolare, il L.C. con il primo motivo si duole del fatto che, posto l’avvenuto superamento della soglia espositiva per il periodo 1976 – 1984, la Corte fiorentina, sulla scorta delle risultanze peritali, sarebbe incorsa in errore nella valutazione del successivo periodo 1984 – 1992 per il quale l’esposizione sarebbe stata valutata come “bassa” dai periti, senza considerare che, nel suo valore massimo, tale soglia coincide con il valore di legge di 100 ff/ll., essendo compresa, appunto, tra 10 e 100 fibre a litro.

Il motivo non può essere condiviso.

Va, in via preliminare, osservato che questa Corte ha in più occasioni affermato che l’accertamento di fatto svolto nei gradi di merito in ordine all’apprezzamento quantitativo delle dispersioni di amianto non è sindacabile in sede di legittimità ove sia, come nel caso di specie, logicamente e congruamente motivato (cfr., fra le altre, Cass. n. 2456 del 2005; Cass., n. 2583 del 2005; Cass., n. 23524 del 2004).

Nella specie, la Corte d’appello si è riportata alla determinazione dei nominati consulenti di ufficio, i quali hanno accertato un periodo di esposizione qualificata – cioè superiore al valore di 100 ff/ll – per otto anni – 1976 – 1983, mentre per gli anni successivi, dal 1984 al 1992 l’esposizione è stata ritenuta bassa, quindi inferiore alle 100 ff/ll.

Sul punto, la Corte di merito ha espressamente confermato l’adesione al principio dell’esposizione media annuale calcolata su otto ore giornaliere, conformemente a quanto ritenuto da questa Corte alla cui stregua, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, occorre verificare se vi sia stato “il superamento” della concentrazione media della soglia di esposizione all’amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento (Cass. n. 4650/09).

Del resto le critiche sollevate dal ricorrente non appaiono idonee ad inficiare le valutazioni del Giudice di appello.

Invero, il ricorrente sostiene che il parametro utilizzato nell’elaborato peritale per valutare l’esposizione significativa anche per il periodo di cui si discute, nel suo valore massimo consentirebbe di ritenere superata la soglia di legge. In realtà, appare evidente che proprio la differenziazione effettuata dagli ausiliari in relazione alle diverse epoche ha indotto la Corte di merito di ritenere che, ai fini della valutazione, non possa certamente utilizzarsi il parametro massimo: difatti, opinando come vorrebbe il ricorrente si finirebbe con il vanificare qualsivoglia discriminazione tra le due epoche, contravvenendo ai riscontri obiettivizzati nella medesima perizia. In altre parole, la distinzione effettuata dai periti nei termini di cui alla sentenza deve ritenersi fondata proprio sulla differenzazione dei livelli espositivi riscontrati ed accertati, senza che sia possibile ovviarla mediante l’utilizzo del parametro massimo, poichè il D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, richiedono “il superamento” della soglia diO,l fibre per centimetro cubo.

I consulenti dei Giudici di merito, e quindi la sentenza impugnata, non hanno ignorato che il L.C. lavorò anche in area SA, ma hanno stimato che in quell’ambiente la concentrazione fosse bassa, nonostante la vicinanza all’area Stelmor. Analogamente è a dirsi per il servizio prestato nel parco Bilette.

Con un secondo motivo il ricorrente censura l’applicabilità al caso di specie del limite espositivo all’amianto imposto dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, ritenendo sufficiente un’esposizione generica.

La doglianza appare del tutto infondata alla luce dell’orientamento di questa Corte, che ha sempre sostenuto che le maggiorazioni previste dalla legge per i soggetti esposti all’amianto comportino ai fini dell’accertamento l’utilizzo del parametro dettato dal D.Lgs. n. 277 del 1991, al fine di verificare il superamento della soglia di esposizione tutelata.

E’ indubbio, infatti, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte che l’esposizione all’amianto, rilevante ai fini della maturazione del beneficio previdenziale di cui si discorre, debba essere connotata da intensità superiore ai valori soglia individuati nel D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4336/2005; 1896/2005; 2456/2005; 2584/2005; 1673/2005; 24170;

24182 del 2008; 4650/09; 7252/10).

Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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