LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.R. ***** in proprio e quale erede universale di S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 58, presso lo studio dell’avvocato BECCACECI GAIA, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDI RICCARDO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.F., quale Curatore del Fallimento Sun Service Srl;
– intimato –
avverso il provvedimento R.G. 2381/08 del TRIBUNALE di ANCONA del 2.11.09, depositato il 04/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.
OSSERVA 1.- G.R., in proprio e nella qualità di erede di S.M., con reclamo proposto al Tribunale di Ancona, ha chiesto ammettersi allo stato passivo del fallimento Sun Service s.r.l. il credito in Euro 133.331,45 asseritamente maturato a titolo di restituzione della maggior somma versata in Euro 211.225,00 dalla propria madre a fronte di lavori, eseguiti nell’importo documentato di L. 77.893,55 dall’impresa fallita in forza di contratto d’appalto risolto consensualmente. Ha dedotto erroneità del decreto del giudice delegato laddove ha ritenuto che il pagamento di Euro 10.453,00 a lui riferibile è comunque inferiore all’ammontare dei lavori eseguiti dalla Sun Service.
2.- Il Tribunale, con decreto depositato il 4 novembre 2009, ha respinto l’opposizione rilevando che le posizioni dei G. in proprio e dello stesso in qualità di erede risultano distinte. In proprio egli vanta credito resistito dalla Sun; in qualità di erede nulla può pretendere per essersi il contratto d’appalto risolto consensualmente tra la società fallita e la S., con dichiarazione congiunta delle parti di non aver nulla da chiedere. La confusione operata tra le distinte posizioni, rimasta irrisolta, non consente d’individuare se la domanda di ammissione abbia ad oggetto credito personale, ancora da accertare, ovvero ragione di credito acquisita jure hereditatis, ormai chiusa.
3.- Il ricorrente ha impugnato questo decreto con due motivi.
L’intimato non ha spiegato difesa.
4.- Il Consigliere rei. ha proposto la definizione del ricorso in sede camerale rilevando che:
“- Il motivo, con cui si sostiene che la conclusione censurata non è condivisibile, è inammissibile.
Il ricorrente, richiamando il contenuto della produzione documentale acquista agli atti a fondamento del diritto alla restituzione dei maggiori importi versati, rappresentata da contratto d’appalto inadempiuto e perciò risolto di diritto, contabilità ufficiale del cantiere asseritamente accettata, registro di contabilità, assume che la somma di Euro 10.453,00 si riferisce a bonifico bancario ordinato su conto da cui sono stati tratti gli altri importi. Ed inoltre che la distinta di pagamento in cui figura il suo nome non rileva poichè egli agisce nella doppia veste, in proprio e come erede della S..
Senza esprimere effettiva censura indirizzata contro la ratio decidendi che non critica nè confuta nel suo fondamento giuridico, richiama le emergenze documentali pretendendo che, ricostruiti i fatti alla loro luce, questa Corte risolva la confusione ravvisata dal Tribunale, procurata da errata lettura degli atti, ripristinandone esatto contesto e contenuto nel senso che la scrittura valorizzata, prodotta dal curatore, contenente la dichiarazione congiunta delle parti di risoluzione del contratto d’appalto con esaurimento di tutti gli effetti, intervenne tra la Sun Service e la cugina S.C.F., anch’essa committente. Non già dunque la madre S.M.. Al contrario, nella scrittura coeva in cui egli era intervenuto, si era convenuto di lasciare impregiudicate reciproche contestazioni e pretese risarcitorie.
Denunciando in sostanza un errore revocatorio, come tale denunciabile allo stesso organo giudicante, chiede in conclusione una rivisitazione dei fatti, che in questa sede non ha ingresso”.
Il collegio, letti gli atti, condividendo la riferita proposta e rilevando, ad ulteriore conforto, la genericità della censura di travisamento dei fatti per errata disamina dei documenti prodotti, rigetta il ricorso omessa ogni pronuncia sul governo delle spese della presente fase di legittimità, in assenza d’attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011