LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
GRALI SRL in Liquidazione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore A.A. – liquidatore già socio – e C.
G. – già socio -, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dagli Avv.ti Landolfi Guglielmo e Palma Antimo, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 142/15/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 15, in data 06.11.2006, depositata il 14 novembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 02 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale dott. Ennio A. Sepe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 1506/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 142/15/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 15, il 06.11.2006 e DEPOSITATA il 14 novembre 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia Entrate, in quanto tardivo.
2 – L’impugnazione, che riguarda cartella di pagamento per IVA dell’anno 1986, si articola in censure con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., della L. n. 742 del 1969, art. 1 e dei principi di diritto in tema di sospensione dei termini processuali.
3 – L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
4 – La questione posta dal ricorso in esame, sembra doversi risolvere alla stregua del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui In tema di impugnazioni, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre dell’anno di pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada proprio durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui dies a quo non computatur in termine, esso decorre dal 16 settembre; inoltre poichè il periodo feriale è da ritenersi, ai fini de quibus, neutro, e deve poter essere rispettato interamente, si verifica il doppio computo del periodo feriale nell’ipotesi in cui dopo una prima sospensione il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale (Cass. n. 24816/2005, n. 12993/2006).
4 – bis Nel caso l’impugnata decisione ha fatto malgoverno di tale principio, avendo ritenuto fuori termine l’appello proposto con atto notificato il 15-18 ottobre 2002 e depositato il 28.10.2002, per non aver considerato che il termine lungo per impugnare, di un anno e 46 giorni, tenuto conto che il deposito della decisione di primo grado era avvenuto il 27.07.2001, ricadeva due volte nella sospensione feriale, venendo, quindi, a scadenza ben dopo la data dell’effettuata notifica.
5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Ritenuto, preliminarmente, che il ricorso è a ritenersi tempestivo, posto che il giorno precedente quello dell’avvenuta notifica, era festivo;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Campania, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011