Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3570 del 14/02/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21584-2008 proposto da:

B.L., F.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AVEZZANA 6, presso l’avvocato CRISTINA MERCOGLIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato RUGGIO FIORINO, giusta procura in calce al ricorso (RICORSO ISCRITTO D’UFFICIO CON CERTIFICATO NEGATIVO);

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 872/07 R.G.

Vol.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. SALVAGO: lo stesso deve essere dichiarato improcedibile.

FATTO E MOTIVI Ritenuto che la Prefettura di Milano, Ufficio territoriale del Governo avendo avuto notificato da B.L., cittadina straniera ricorso per cassazione contro la decisione 872/2007, della Corte di appello di Milano, di cui non è riportato il contenuto, il 4 giugno 2008 ha depositato controricorso con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

Che sui ricorso notificato dalla B., questa Corte ha già emesso ordinanza n. 11690, in data 13 maggio 2010,con la quale lo ha dichiarato inammissibile per non avere la B. notificato l’atto suddetto alla controparte neppure nel termine assegnatole da questa Corte;

Che conseguentemente l’ulteriore richiesta della Prefettura di dichiarare inammissibile il ricorso avendo già questa Corte provveduto in tali sensi con la menzionata ordinanza,va a sua volta dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile la richiesta della prefettura di Milano.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472