LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1844/2010 proposto da:
C.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI Giammaria, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LANZILLI MARTA, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ***** in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVOCCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LANZETTA Elisabetta, MASSIMILIANO MORELLI, giusta procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1268/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del 9.12.08, depositata il 12/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino ha rigettato la domanda proposta da C.G., dipendente inps fino al 2003, di inclusione nella indennità di buonuscita della indennità di professionalità;
Avverso detta sentenza il C. propone ricorso con un unico complesso motivo; l’Inps ha depositato procura;
Dopo il deposito della relazione resa ex art. 380 cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia da lui stesso sottoscritto;
Poichè l’atto non è stato notificato alla controparte, come prescritto per la rinuncia dall’art. 390 cod. proc. civ., u.c., non si può procedere alla dichiarazione di estinzione del giudizio, ma poichè questo atto evidenzia il venir meno dell’interesse al ricorso, il medesimo va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese non avendo la controparte svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011