Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3781 del 15/02/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.R., G.A., GI.AN., B.

C., GI.AL., g.a., G.

Z., A.B., rappresentati e difesi, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv. Amendola Bruno, il quale sta in giudizio di persona ai sensi dell’art. 86 epe, tutti domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è

domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/04/2007 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sezione Staccata di Salerno n. 04, in data 03.12.2007, depositata il 10 dicembre 2007;

Udita la relazione, svolta nella Camera di Consiglio del 15.12.2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per i ricorrenti, l’Avv. B. Amendola;

Presente il Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola, che non ha mosso osservazioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 4065/2009 R.G. è stata depositata la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 270/04/07, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione Staccata di Salerno n. 04, il 03.12.2007 e DEPOSITATA il 10 dicembre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, e rideterminato il valore degli immobili oggetto dell’accertamento.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di Registro dovuta in esito ad un atto di compravendita immobiliare, è affidato a due mezzi, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3 nonchè motivazione contraddittoria, illogica ed insufficiente.

3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – L’impugnata sentenza, sembra far malgoverno del principio secondo cui l’omessa motivazione è configurabile, “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 16762/2006, n. 1754/2007).

4 bis – Nel caso, in vero, la decisione non appare in linea con il richiamato principio, avendo tentato di giustificare il decisum con affermazioni del tutto generiche che non danno contezza dell’iter seguito, non essendo indicati i concreti elementi presi in considerazione, e risultando omesso ogni riferimento alla concreta realtà fattuale, quale desumibile dagli atti di causa e dagli elementi presi in considerazione per le diverse e contrastanti valutazioni operate in sede amministrativa e giudiziale.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza.

il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti causa;

Considerato che, alla stregua dei principi richiamati in relazione e condivisi dal Collegio, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Campania, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi al richiamato principio, deciderà, nel merito ed anche sulle spese del giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472