LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9727-2009 proposto da:
B.N. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA SPEZZAFERRO, rappresentata e difesa dagli avvocati BIANCHINI GIOVANNI, CHIAPPA ENZO MASSIMO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE TOSCANA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 601/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 18/04/08, depositata il 26/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO; è
presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
RITENUTO
che:
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza emessa il 18 aprile 2008, confermando, per ciò che rileva in questa sede, la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di B.N. volta al riconoscimento dell’assegno di invalidità civile L. 30 marzo 1971, n. 118, ex art. 13, per difetto di prova dello stato di incollocamento al lavoro, rilevando che la B., al momento della decisione persona infraessantenne, essendo nata il *****, a tale situazione non aveva fatto alcun cenno nè nel ricorso introduttivo nè nei motivi di gravame, ed era quindi incorsa nella relativa decadenza, puntualmente eccepita dall’Inps, e ritenendo quindi superfluo indagare sul requisito reddituale e sulla relativa documentazione.
La B. impugna questa sentenza con tre motivi di ricorso.
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13 nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c..
Poichè lo stato di incollocazione non deve essere necessariamente provato mediante l’iscrizione nelle liste di collocamento, alla quale peraltro la B. non poteva accedere avendo superato i 55 anni di età, il giudice avrebbe dovuto desumere lo stato di inoccupazione anche in base a presunzioni gravi precise e concordanti come l’età avanzata e prossima alla pensione e lo stato invalidante della B..
Il motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha messo in rilievo come la preclusione degli invalidi civili ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) alla iscrizione nelle liste speciali di collocamento degli invalidi è venuta meno per effetto della nuova disciplina di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 (Cass., 22113/2009). A parte tale considerazione va comunque osservato che la censura formulata nel motivo è inammissibile essendo assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorso o il mancato ricorso del giudice di merito alle presunzioni non possa costituire oggetto di sindacato in sede di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
Il giudice di appello avrebbe del tutto arbitrariamente deciso di occuparsi della questione della incollocabilità, “proposta peraltro in modo più che blando dall’Inps”, ed avrebbe quindi, violando il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, argomentato la decisione di rigetto su una circostanza pacifica non contestata e neppure costituente motivo di impugnazione, quest’ultima riguardando semplicemente la questione dei requisiti reddituali.
Il motivo è palesemente infondato perchè la mancanza di allegazione da parte della ricorrente, rilevata dal giudice di merito, impedisce proprio il verificarsi di una situazione di non contestazione die renda non bisognoso di prova il fatto non contestato.
Con il terzo motivo di ricorso è denunziata violazione falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il motivo, sotto veste di denunzia di violazione di norme di legge e di vizio motivazionale, chiede in realtà a questa Corte un’inammissibile rivalutazione delle risultanze di causa (dichiarazione dei redditi di R.R., marito della ricorrente; dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai redditi dell’anno 2003; certificato dell’Agenzia delle Entrate depositato in corso di causa dalla ricorrente il 14 luglio 2005) dalle quali sarebbe stato “abbastanza semplice desumere……….la “incollocabilità” della ricorrente”.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Spese compensate in virtù dei limiti di reddito della ricorrente, come dichiarati al momento della proposizione del ricorso di primo grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011