LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11091-2009 proposto da:
R.R. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MICALI FRANCESCO, giusta mandato speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 445/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del 3.4.08, depositata il 24/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
RITENUTO
che:
Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Messina ha riconosciuto a R.R. il diritto all’indennità di accompagnamento compensando interamente le spese de giudizio.
la R. propone ricorso affidato a due motivi con i quali denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (primo motivo) e vizio di motivazione (secondo motivo) assumendo essenzialmente che la decisione di compensare le spese contrasterebbe con gli artt. 91 e 92 c.p.c. e sarebbe comunque priva di motivazione.
Il ricorso è infondato.
Premesso che non risulta violato nel caso di specie il divieto di porre le spese del giudizio a carico della parte interamente vittoriosa, va notato che nella sentenza impugnata la compensazione è giustificata con il rilievo che la decorrenza del beneficio in sede di appello è stata anticipata solo di pochi mesi, dall’aprile al gennaio 2004, rispetto alla determinazione fattane in primo grado.
Tale ragione non è nè illogica nè manifestamente pretestuosa.
Quindi la censura proposta è priva di fondamento.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011