Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.3787 del 16/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11091-2009 proposto da:

R.R. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MICALI FRANCESCO, giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 445/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del 3.4.08, depositata il 24/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

RITENUTO

che:

Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Messina ha riconosciuto a R.R. il diritto all’indennità di accompagnamento compensando interamente le spese de giudizio.

la R. propone ricorso affidato a due motivi con i quali denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (primo motivo) e vizio di motivazione (secondo motivo) assumendo essenzialmente che la decisione di compensare le spese contrasterebbe con gli artt. 91 e 92 c.p.c. e sarebbe comunque priva di motivazione.

Il ricorso è infondato.

Premesso che non risulta violato nel caso di specie il divieto di porre le spese del giudizio a carico della parte interamente vittoriosa, va notato che nella sentenza impugnata la compensazione è giustificata con il rilievo che la decorrenza del beneficio in sede di appello è stata anticipata solo di pochi mesi, dall’aprile al gennaio 2004, rispetto alla determinazione fattane in primo grado.

Tale ragione non è nè illogica nè manifestamente pretestuosa.

Quindi la censura proposta è priva di fondamento.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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