LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16719-2009 proposto da:
G.F.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FARANDA RICCARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ESPOSITO PAOLA, giusta mandato in calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
PROMA SSA SRL (per brevità solo PROMA) in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO 65, presso lo studio degli avvocati MOZZI VINCENZO, SICILIANI SIMONA, DE BERARDINIS PAOLO, giusta delega a margine della memoria difensiva;
– resistente –
avverso la sentenza n. 184/2009 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE del 14.1.09, depositata il 09/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
RITENUTO
che:
1. Il Tribunale di S.M. Capua Vetere decidendo sull’impugnativa del licenziamento proposta da G.F. contro la s.r.LProma, ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Melfi, avendo ritenuto irrilevante che la società avesse sede nell’ambito della circoscrizione del Tribunale di SM Capua Vetere e rilevante, invece, che il rapporto fosse sorto e si fosse svolto in *****, luogo collocato nell’ambito della circoscrizione del Tribunale di Melfi.
2. Il G. contesta tale decisione con ricorso per regolamento di competenza.
3. La società resiste con memoria ex art. 47 c.p.c. ulteriormente illustrata con memoria ex art. 378 c.p.c..
4. La giurisprudenza della Corte, ancorchè in passato non unanime sul punto, è orientata nel senso che in tema di competenza territoriale per le controversie soggette al rito del lavoro, l’art. 413 c.p.c., comma 2 prevede (non già soltanto due, ma) tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza cui il lavoratore è addetto o presso la quale prestava la sua opera alla fine del rapporto) di carattere alternativo, senza attribuire valore esclusivo o prevalente ad alcuno di essi, atteso che deve escludersi che il luogo dove si trova l’azienda (che, in caso di società, coincide con la sede sociale dove di fatto si accentrano i poteri di direzione ed amministrazione dell’azienda stessa) e quello in cui si trova una sua dipendenza alla quale sia addetto il lavoratore indichino un unico foro consistente nel luogo di esercizio dell’attività lavorativa. (Nella specie una pronuncia che aveva dichiarato l’incompetenza per territorio del pretore del luogo della sede del datore di lavoro per essere stato il lavoratore ricorrente addetto non già alla sede, ma ad una sua dipendenza situata in altro mandamento, è stata cassata dalla S.C., che ha invece ritenuto applicabile anche il foro dell’azienda) (Cass. 10465/1998; conf. 14678/2000).
5. Il Tribunale non si. è conformato a tale principio, dal quale invece non vi sono ragioni per discostarsi.
6. Il ricorso deve dunque essere accolto con declaratoria di competenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere e condanna della resistente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere; condanna la parte resistente alle spese in Euro 30 oltre ad 2000 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011