Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3891 del 17/02/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12454-2007 proposto da:

COMATAB SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CICATIELLO ERNESTO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 17/02/06, depositata il 03/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c: “La CTR della Campania ha rigettato l’appello di Comatab s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Avellino. Ha motivato la decisione ritenendo che i versamenti imputati ad una determinata dichiarazione ed annualità di imposte non potessero essere imputati a diversa annualità.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo la contribuente, si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso sembra inammissibile in relazione all’unico motivo proposto, che deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per la mancanza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo il primo marzo 2006. Insegnano le SS.UU. con sentenza n. 7258 del 2007 che:

“E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilità del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 4000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472