Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.3954 del 18/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5232/2006 proposto da:

FALLIMENTO IMPRESA PAGANO COSTRUZIONI DI PAGANO CLAUDIO &

VINCENZO SNC, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CORRIDONI 15 SC. A/1, presso lo studio dell’avvocato AGNINO PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAVINA ANTONIO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 127/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 29/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/01/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato AGNINO, per delega dell’Avvocato GRAVINA, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio IVA di Caserta notificava il 20 luglio 1995 al curatore del Fallimento della Impresa Pagano Costruzioni di Pagano Claudio e Vincenzo s.n.c. avviso di accertamento relativo all’anno 1988, in cui la società era operativa, rettificando in aumento il volume di affari ed accertando presunte operazioni imponibili evase cui conseguivano maggiori imposte IVA e sanzioni.

L’avviso era impugnato dal curatore innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, sostenendo la carenza di motivazione dell’atto e la infondatezza della pretesa impositiva per carenza di prova. La Commissione accoglieva il ricorso, ritenendo che l’avviso fosse adeguatamente motivato, ma altresì che il mero riferimento alla base della motivazione a valori medi di settore in ordine alle percentuali di ricarico non fosse prova sufficiente a giustificare l’accertamento. Appellava l’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 127 in data 23-6- 2004 depositata il 29-12-2004 accoglieva il gravame, sul rilievo che l’accertamento in oggetto era adeguatamente motivato e che traeva origine da un diverso accertamento relativo alle imposte sui redditi per lo stesso anno divenuto definitivo. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Fallimento con due motivi.

La Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Fallimento deduce violazione della L. Fall., artt. 31 e 42, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonchè difetto di motivazione ed omesso esame di punti decisivi della controversia ex art. 360 c.p.c., nn 3, 4 e 5.

Osserva che la Commissione Regionale ha ritenuto che l’accertamento in oggetto traeva origine da un accertamento di maggior reddito a fini imposte dirette relativo all’anno 1988, regolarmente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione e che pertanto l’accertamento di cui è causa era legittimo ed efficace.

In ordine a tale asserzione deduce in primo luogo che la affermazione di regolarità della notifica del precedente accertamento era errata, essendo stata effettuata nei confronti del fallito anzichè del curatore; in secondo luogo, che la considerazione di validità ed efficacia dell’accertamento a fini IVA quale derivante in via necessaria e sufficiente dalla definitività di quello precedente ai fini delle imposte sui redditi era errata sul piano giuridico ed inconsistente sul piano logico.

Difatti parifica il fatto che un accertamento sia divenuto definitivo, il che può avvenire per le più varie ragioni, ad un giudicato esterno sulla medesima questione, in specie inesistente, con violazione di ogni principio di diritto amministrativo e processuale, ivi compreso il precetto costituzionale di cui all’art. 24 Cost..

Con il secondo motivo deduce illogica motivazione della sentenza, omesso esame in ordine ad un punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 100 c.p.c., dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c.; degli D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 52 e 54, nonchè degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Osserva che il giudice di prime cure aveva ritenuto adeguatamente motivato l’accertamento, essendo stato fondato dall’Ufficio su una rilevata incongruità delle percentuali di ricarico applicate dalla impresa, ma aveva ritenuto che non costituisse valida prova il ricorso da parte dell’Ufficio alla applicazione di una percentuale di ricarico lordo logicamente presumibile per il settore, in quanto tale dato non rientrava tra quelli legalmente utilizzabili dall’Ufficio e non era idoneo a fondare un valida presunzione a favore dell’accertamento.

Su tale base, la asserzione della Commissione Regionale sulla adeguata motivazione dell’avviso era inconferente, in quanto non toccava il punto centrale dell’assunto di primo grado, ovvero la inidoneità delle “medie di settore” a fungere da valido strumento di prova.

La stessa mancanza affliggeva, ad avviso del Fallimento, l’appello dell’Ufficio, che pertanto doveva essere dichiarato inammissibile;

peraltro, la percentuale media applicata dall’Ufficio non era tratta da alcun atto verificabile, allegato agli atti del giudizio, ed in ogni caso, ove lo fosse stato, sarebbe stata ugualmente carente dei requisiti di gravità precisione e concordanza richiesti per la validità della presunzione.

Il primo motivo, nella seconda parte, è fondato.

Invero, la Commissione Regionale fa discendere la legittimità ed efficacia dell’accertamento di cui è causa dal mero fatto dell’asserita definitività di un diverso atto di accertamento per le imposte dirette effettuato in relazione al medesimo anno in ordine al quale non era stata proposta impugnazione.

L’assunto costituisce macroscopica erroneità di motivazione in quanto per il principio della autonomia degli atti di accertamento per imposte diverse la intervenuta definitività di uno di essi per mancanza di opposizione è irrilevante in ordine alla fondatezza o meno dell’altro, non essendo tale caratteristica equiparabile ad un giudicato, anche parziale e limitato ad un presupposto di fatto comune ad entrambi.

E’ invece ovvio che elementi probatori e presuntivi tratti da un accertamento possano essere richiamati in un accertamento diverso, ma in questo valgono in quanto gli elementi richiamati siano concretamente idonei a svolgere anche in tale sede valore di prova;

in tal caso, tuttavia, detti elementi, ove giudizialmente contestati, devono essere partitamente esaminati e criticamente valutati sotto tale profilo dal giudice del merito.

Valutazione che manca in modo assoluto nella sentenza impugnata.

Il secondo motivo rimane assorbito e le relative questioni (tra cui la idoneità dei criteri seguiti dall’Ufficio per determinare il volume di affari evaso, fondati su medie di settore, a costituire elemento presuntivo dotato della caratteristiche di gravità, precisione e concordanza necessarie per fare da supporto al convincimento del giudice) sono devolute all’esame del giudice di merito in sede di rinvio.

La sentenza deve quindi essere cassata e rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 4 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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