Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4022 del 18/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato Chiofalo Salvatore, per legge domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo depositata in data 17 aprile 2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per la rimessione in termini del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

che C.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo in data 17 aprile 2009, con la quale, preso atto delle informazioni della Direzione Nazionale Antimafia, e’ stato revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso il 3 aprile 2008;

che il ricorrente – con il ricorso che non e’ stato notificato ad alcuno – propone due motivi di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che si tratta di ricorso per cassazione in tema di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso nell’ambito di un procedimento penale;

che, ad avviso del Collegio, nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;

che, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza e’ stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato testo unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;

che, nella impugnazione suindicata, invece, cio’ di cui si discute e’, non l’opposizione al decreto di liquidazione, bensi’ la legittimita’ del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale;

che questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. pen., sez. 4^, 14 luglio 2010, n. 32057; Cass. pen., sez. 4^, 22 giugno 2010, n. 34668; Cass., sez. 4^, 29 aprile 2010, n. 20087).

P.Q.M.

LA CORTE rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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