LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.F. residente a *****, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv. LUCARELLI Stanislao, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Regolo, 12/D presso lo studio dell’Avv. Castaldi;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 52/11/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sezione n. 11, in data 13/02/2006, depositata il 04 aprile 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito il Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso iscritto al n. 15391/2007 R.G., è stata depositata relazione del seguente tenore:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 52-11-2006 pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 11, il 13.02.2006 e DEPOSITATA il 04 aprile 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello della contribuente, ritenendo sussistere i presupposti impositivi.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione, censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33, del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, commi 2 bis e 3, art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 3, omissione e/o difetto di motivazione.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata per infondatezza.
4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
5 – La formulazione dei primi tre motivi del ricorso, non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., posto che gli stessi non si concludono con la esplicita formulazione del quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto.
6 -Le doglianze prospettate con gli ulteriori due mezzi, si ritiene possano essere valutate sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).
L’espressione utilizzata per giustificare il decisum, infatti, sembra inadeguata a dare contezza del percorso decisionale, non essendo indicati i concreti elementi posti a base; della maturata decisione.
Si rileva, infatti, che la CTR è pervenuta all’adottata decisione in modo apodittico, sulla base dell’asserzione che la contribuente non avrebbe provato quanto asserito nel ricorso introduttivo, senza dare contezza del percorso seguito, avendo, in particolare, omesso di esplicitare, le circostanze che dovevano essere provate, alla stregua di quali elementi e considerazioni logico-giuridiche, nel caso, l’onere di provare la fondatezza della pretesa fiscale, avrebbe dovuto essere assolto dalla B..
7 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di consiglio, dichiarando inammissibili i primi tre motivi del ricorso ed accogliendo le censure relative al difetto di motivazione, per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione ;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011