LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1360-2009 proposto da:
SUN INSURANCE OFFICE LTD *****, Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato LOLLINI SUSANNA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO CLAUDIO CAPPONI giusta delega in calce al ricorso notificato;
– ricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA *****, in persona del suo procuratore speciale Dott. Ca.Iv., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del controricorso;
AVIVA ITALIA SPA *****, in persona del Direttore Generale Dott. Be.Ra., elettivamente domiciliata in ROMA, V. FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCELLI GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORELLI ADRIANA giusta mandato in calce al controricorso;
UGF ASSICURAZIONE S.P.A. nuova denominazione della Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.P.A. incorporante dell’AURORA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore Dott. Gi.Gi., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato PECORA FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAVESI PAOLO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
R.O. *****, B.L., R.
A. *****, CROCE BIANCA ASSISTENZA VOLONTARI PS, T.M., B.V., C.M., TE.
P.;
– intimati –
Nonchè da:
R.O. *****, R.A.
*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato ADRAGNA NICOLA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CISLAGHI STEFANO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
AVIVA ITALIA SPA *****, in persona del Direttore Generale Dott. Be.Ra., elettivamente domiciliata in ROMA, V. FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCELLI GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORELLI ADRIANA giusta mandato in calce al controricorso;
MILANO ASSICURAZIONI SPA *****, in persona del suo procuratore Dott. Ca.Iv., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrenti all’incidentale –
e contro
B.L., AURORA ASSICURAZIONI SPA, SUN INSURANCE OFFICE LTD *****, CROCE BIANCA ASSISTENZA VOLONTARI PS, T.
M., B.V., C.M., TE.PA.;
– intimati –
Nonchè da:
UGF ASSICURAZIONE S.P.A. nuova denominazione della Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.P.A. incorporante dell’AURORA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore Gi.Gi., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato PECORA FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAVESI PAOLO giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
e contro
R.O. *****, B.L., MILANO ASSICURAZIONI SPA *****, R.A. *****, AVIVA ITALIA SPA *****, SUN INSURANCE OFFICE LTD *****, CROCE BIANCA ASSISTENZA VOLONTARI PS, T.
M., B.V., C.M., TE.PA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2564/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO, Sezione 4^ civile, emessa il 18/09/2008, depositata il 29/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2011 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO BRUNO;
udito l’Avvocato LOLLINI SUSANNA;
udito l’Avvocato MARCELLI GIORGIO;
udito l’Avvocato PECORA FRANCESCO;
udito l’Avvocato ADAMO Roberto (per delega Avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO);
udito l’Avvocato ADRAGNA NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso “Sun INSURANCE”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21-25 ottobre 1999 R. O., quale amministratrice provvisoria del patrimonio della madre G.A., conveniva avanti il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, C.M. e la Norwich Union Assicurazioni spa, poi Commerciai Union Italia spa, Te.Pa. e la Royal &
Sun Alliance Assicurazioni (marchio di Sun Insurance Office ltd), B.V., B.L. e la Winterthur Assicurazioni spa, la Croce Bianca Associazione di volontari di pronto soccorso, T.M. e la Milano Assicurazioni spa esponendo che:
il giorno ***** G.A. si trovava a viaggiare in ***** come trasportata sull’autovettura condotta dal proprietario, il C., allorquando si verificava uno scontro frontale con altra autovettura condotta dalla T.; mentre la G., rimasta ferita, veniva trasportata a bordo di un’autoambulanza della Croce Bianca condotta dal T., la stessa entrava in collisione con un’autovettura appartenente a B.V. e condotta da B.L., subendo ulteriori danni.
Pertanto, l’attrice chiedeva la condanna solidale dei convenuti, per le varie lesioni subite, ex art. 2055 c.c., dalla madre che le avevano provocato una inabilità totale perenne.
Contumaci il C., il T. e B.V., espletata consulenza medico-legale d’ufficio, l’adito Tribunale, con sentenza in data 11.5.2004, deceduta nel frattempo la G. riteneva sussistere la responsabilità esclusiva della Te., per aver quest’ultima invaso la corsia di marcia percorsa dall’autovettura su cui si trovava la G., e pertanto la condannava in solido con la Royal & Sun Alliance Assicurazioni spa al risarcimento del danno patito in vita dalla G., e liquidato per “il danno biologico da invalidità permanente” in Euro 315.575,53 totali, per il danno da invalidità temporanea in Euro 28.550,74 totali, e per il danno morale in Euro 172.063,13 somme cui venivano aggiunti gli esborsi subiti per il ricovero in una struttura sanitaria privata, mentre era disposta la compensazione integrale delle spese di causa fra tutte le parti.
Avverso la sentenza hanno proposto appello con atto di citazione notificato il 23-28 settembre 2004 Te.Pa. e l’assicuratore ex L. n. 900 del 1969 Insurance Office ltd per chiedere, in via principale, la dichiarazione dell’assenza di ogni loro responsabilità, e la condanna degli eredi alla restituzione di quanto loro versato in esecuzione all’impugnata pronuncia.
Costituitisi R.O. e R.A., che a loro volta proponevano appello incidentale, nonchè la Aviva Italia (già Commerciai Union spa) che proponeva appello incidentale condizionato, nonchè ancora B.L., B.V., Aurora Assicurazioni (già Meie Aurora) in cui si era fusa la Winterthur, la Croce Bianca e la Milano Assicurazioni, in contumaci C. e T., la Corte d’Appello di Milano n. 2564, con la decisione in esame depositata in data 29.9.2008, rigettava i gravami, confermando quanto statuito in primo grado.
Ricorre per cassazione la Sun Insurance Office ltd con sei motivi;
resistono con controricorso Aviva, Ugf Assicurazioni, Milano Assicurazioni nonchè R.O. e R.A., che a loro volta propongono ricorso incidentale condizionato con unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso principale:
con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della consulenza tecnica di ufficio, con particolare riferimento alle cause del decesso della G.;
con il secondo motivo si deduce errata attribuzione della responsabilità del primo sinistro;
con il terzo motivo si deduce errata liquidazione del danno;
con il quarto motivo si deduce utilizzo di risultanze istruttorie inammissibilmente ammesse;
con il quinto e il sesto motivo si deduce contraddittoria motivazione e insufficiente motivazione, rispettivamente, sul nesso eziologico tra lesioni e decesso in ordine alla dinamica degli incidenti.
Ricorso incidentale condizionato:
con l’unico motivo di ricorso si deduce “errata pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria in violazione dell’art. 2055 c.c.”.
Preliminarmente, si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Il ricorso principale non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.
Deve premettersi che la Corte di Roma, con sufficiente e logica motivazione, ha dato conto della propria ratio decidendi, affermando in particolare che “non va inoltre dimenticato che se la G. versava comprensibilmente in uno stato di shock già dopo la prima, drammatica esperienza, approfondimenti diagnostici eseguiti nei giorni successivi avrebbero inoltre evidenziato l’esistenza di plurime fratture costali e di un versamento pleurico basale omolaterale, di modo che il grave politraumatismo in inizio sofferto era più che sufficiente a dare spiegazione di qualche difficoltà respiratoria sopravvenuta a breve distanza di tempo, ed a smentire la pretesa riconducibilità del sintomo ad una lesione causata dallo scontro avutosi dopo alcuni minuti fra l’autoambulanza della Croce Bianca che l’aveva raccolta a la Fiat Regata guidata da B. L.”.
A fronte di ciò, la ricorrente con tutte le censure in esame tende ad un non consentito riesame nella presente sete di legittimità di risultanze peritali, documentali, di fatto (con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dei sinistri per cui è causa) nonchè dei criteri liquidatori del danno (rientranti nel potere discrezionale del giudice di merito).
Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
In relazione alla natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011