LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7526-2006 proposto da:
P.S. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocate CERASA ETTORE MARIA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO di VIA *****, in persona dell’amministratore pro tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell’avvocato BOZZA VENTURI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5063/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO che fa presente che è stata depositata rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI COSTANTINO che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
rilevato che con atto 24/1/2011 – sottoscritto personalmente e dal difensore Ettore Maria Cerasa – P.S. ha rinunciato al ricorso proposto avverso la sentenza 2311/2005 della corte di appello di Roma:
rilevato altresì che con lo stesso atto – sottoscritto personalmente e dal difensore avvocato Alessandro Bozza Francesco Scarpulla, nella qualità di amministratore del condominio di via *****, ha accettato la detta rinuncia;
ritenuto pertanto di dover pronunciare l’estinzione dei processo di cassazione a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c. senza necessità di provvedere in ordine alle spese de giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011