Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4341 del 22/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via del Tempio di Giova n. 21, presso lo studio dell’avv. RAIMONDO Angela, dalla quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Federica Guglielmi, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ettore Sibilia Pubblicità & Affissioni s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 30/08/27 depositata il 4/4/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 26/1/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SORRENTINO Federico.

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Roma ha proposto ricorso avverso la decisione in epigrafe con la quale è stato rigettato l’appello proposto avverso la decisione della CTP di Roma n. 542/49/2004 relativa all’avviso di accertamento n. 10145 notificato alla Ettore Sibilia Pubblicità e Affissioni s.r.l. per l’anno 2002. In data 22/6/2010, il Comune ha depositato istanza di rinunzia al ricorso per avere la società aderito alla Delib. del C.C. n. 31 del 2009.

La rinuncia comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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