LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15901-2005 proposto da:
C.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBENICO 2, (ST. LEONE) presso lo studio dell’avvocato PESCE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARFAGNA MARIO;
– ricorrente –
contro
A.V. *****, A.A.
*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FESTO AVIENO 37, presso lo studio dell’avvocato TORREBRUNO GIULIANO, rappresentati e difesi dagli avvocati D’OVIDIO SANDRO, BRACCIALE FRANCO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5480/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Ovidio Sandro con delega depositata in udienza dell’Avv. Bracciale Franco difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità ex art.
372 c.p.c., il rigetto del ricorso, e la condanna alle spese.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che l’avviso di udienza per il ricorrente è stato notificato in Cancelleria perchè il domiciliatario risultava deceduto;
che su identica questione questa sezione ha ritenuto di richiedere la pronunzia delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Rinvia la causa a N.R. in attesa della decisione delle S.U..
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011