Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4398 del 23/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15901-2005 proposto da:

C.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBENICO 2, (ST. LEONE) presso lo studio dell’avvocato PESCE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARFAGNA MARIO;

– ricorrente –

contro

A.V. *****, A.A.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FESTO AVIENO 37, presso lo studio dell’avvocato TORREBRUNO GIULIANO, rappresentati e difesi dagli avvocati D’OVIDIO SANDRO, BRACCIALE FRANCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5480/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Ovidio Sandro con delega depositata in udienza dell’Avv. Bracciale Franco difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità ex art.

372 c.p.c., il rigetto del ricorso, e la condanna alle spese.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che l’avviso di udienza per il ricorrente è stato notificato in Cancelleria perchè il domiciliatario risultava deceduto;

che su identica questione questa sezione ha ritenuto di richiedere la pronunzia delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Rinvia la causa a N.R. in attesa della decisione delle S.U..

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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