Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4439 del 23/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6633/2010 proposto da:

M.P. (*****) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO Un. 33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISCUOLI Michele, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA nuova denominazione assunta dalla compagnia assicuratrice UNIPOL SPA, quale società incorporante la AURORA ASSICURAZIONI SPA (già Meie Assicurazini SpA) in persona del suo procuratore ad negozia, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo Studio Legale MAIETTA &

PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato SARA Claudio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2468/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 19.6.09, depositata il 20/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Michele Criscuoli che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati, osserva:

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

M.P. ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto di un sinistro stradale.

Con sentenza depositata in data 20 luglio 2009 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato la pari responsabilità dei due conducenti e condannato F.S. e l’Aurora a pagare al M. Euro 14.352,03 e costui a corrispondere al F. Euro 550,00.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 125 disp. att. c.p.c., artt. 170 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 40 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 (erronea riassunzione del giudizio;

difetto e/o erroneità delle notifiche – error in procedendo) e difetto e/o assoluta contraddittorietà della motivazione.

La censura attiene al giudizio di primo grado e in relazione ad essa non è stato rispettato (riferendo testualmente le pertinenti parti dei propri atti) il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, considerato che dal testo della sentenza impugnata non risulta che essa sia stata sottoposta all’esame della Corte territoriale nei termini ora proposti.

Il secondo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 184, 366 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (mancata rilevazione della rinunzia alla domanda – error in procedendo – mancata pronuncia – mancata coincidenza tra chiesto e pronunziato) nonchè difetto e/o assoluta contraddittorietà della motivazione.

Anche questa censura attiene al giudizio di primo grado e tratta questioni che non risultano sollevate davanti al giudice d’appello.

La sovrabbondanza della rubrica priva la censura – come per il primo motivo – del carattere di specificità predicato dall’art. 366 c.p.c., n. 4.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115, 116 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 2054 c.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 (erronea applicazione del principio di presunzione di colpa – error in procedendo – valutazione di prove totalmente omessa – erronea valutazione di documenti e risultanze istruttorie) nonchè difetto e/o assoluta contraddittorietà e illogicità della motivazione.

La violazione e la falsa applicazione di norme di diritto sono riferite al n. 4, anzichè al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.. La censura non specifica tra violazione e falsa applicazione delle norme, nè tra i possibili vizi di motivazione.

Con riferimento alle norme di diritto, in violazione dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, non viene dimostrato che la Corte territoriale si sia discostata dai principi enunciali dalla Corte di Cassazione. I temi trattati attengono al merito e implicano esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, artt. 145 e 142 C.d.S., art. 115 c.p.c., mentre il quinto lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.p.c., comma 2, sotto altro profilo.

Il ricorrente riserva una trattazione unitaria alle due censure, così violando l’art. 366 c.p.c., n. 4, e non consentendo di individuare quali siano le argomentazioni riferite alla prima e quali alla seconda. Contrariamente all’assunto, la Corte d’Appello non si è limitata ad affermare che il M. non aveva dimostrato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma ha anche spiegato che la non conoscenza del dato essenziale costituito dalla sua velocità non consentiva una ricostruzione completa del sinistro.

D’altra parte il tema della graduazione delle rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro è squisitamente di merito. Il sesto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115, 116 e 112, in relazione all’art. 2054 e all’art. 360 c.p.c., n. 4 (erronea applicazione del principio di presunzione di colpa – error in procedendo – valutazione di prove totalmente omessa – erronea valutazione di documenti e risultanze istruttorie) nonchè difetto e/o assoluta contraddittorietà e illogicità della motivazione.

La censura è caratterizzata dai medesimi requisiti negativi evidenziati a proposito delle precedenti. Manca la necessaria dimostrazione (art. 360 bis c.p.c., n. 1) che la Corte territoriale abbia interpretato e applicato le numerose norme di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Le argomentazioni addotte – anche con riferimento al vizio di motivazione – si rivelano assolutamente generiche.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria confermano la necessità di leggere atti e risultanze processuali e di esprimere valutazioni di merito e non dimostrano che la Corte territoriale abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione;

5. – Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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