Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4444 del 23/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8259/2010 proposto da:

M.A. (*****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato DE FELICE Sergio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PALLADINO ALFONSO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA (*****) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dirigente, procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato D’ERRICO Carlo, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3426/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA dell’11/07/09, depositata il 10/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato De Felice Sergio, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato D’Errico Carlo, difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.

La Corte, letti gli atti depositati, osserva:

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

M.A. ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo notificatogli dalla Telecom e al conseguente precetto.

Con sentenza depositata in data 10 settembre 2009 la Corte d’Appello di Roma ha confermato l’inammissibilità dell’opposizione affermata dal Tribunale e ha parzialmente compensato le spese dei due gradi.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se fosse o meno inesistente ovvero nulla la notificazione del decreto ingiuntivo.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo lamenta omesso esame nonchè erronea e illogica motivazione circa l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e conseguente sua inefficacia ovvero la nullità della notificazione e conseguente ammissibilità della opposizione;

violazione e disapplicazione degli artt. 139, 160, 644 e 650 c.p.c..

La censura si rivela inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto non dimostra che la Corte territoriale si sia discostata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione; infatti essa ha spiegato che l’atto era stato notificato nell’ufficio dell’azienda del M. a mani di persona qualificatasi come incaricato del ritiro degli atti ed ha quindi affermato la sussistenza di una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto. Le argomentazioni a sostegno tendono, piuttosto a negare, attraverso la disamina delle risultanze processuali, che tale relazione sussistesse effettivamente, ma in tal modo si introducono inammissibili questioni di merito.

D’altra parte le attestazioni contenute nella relata di notifica (nella specie si dava sostanzialmente atto che trattavasi di persona addetta all’ufficio e alla ricezione degli atti) possono essere rimosse solo a mezzo querela di falso (Cass. Sez. 3^, n. 28230 del 2005).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 650 e 139 c.p.c.; erronea e illogica motivazione sui principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione sull’onere della prova posta dall’art. 650 c.p.c., comma 1, a carico dell’opponente tardivo di decreto ingiuntivo; erronea e illogica motivazione sulle risultanze probatorie in ordine alla esclusione, nella specie, della prova presuntiva della mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo opposto.

Il rigetto del precedente riverbera effetti anche sul motivo in esame, atteso che l’art. 650 c.p.c., comma 1, legittima l’intimato a provare di non avere avuto conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo allorchè la notificazione sia irregolare, evenienza esclusa dalla Corte d’Appello (il M. non ha allegato nè la forza maggiore, nè il caso fortuito). D’altra parte anche questa censura trova ostacolo nell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, poichè le argomentazioni a sostegno non dimostrano la disomogeneità della sentenza impugnata rispetto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma si attestano su considerazioni che implicano apprezzamenti fattuali.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; entrambe le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione; infatti egli riconosce che la propria censura “concerneva e concerne appunto l’erronea valutazione della prova offerta dal ricorrente nel giudizio di merito”, cioè un tema estraneo al giudizio di legittimità;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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