Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.4461 del 24/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale di Agrigerito, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Bazzoni 3, presso lo studio dell’avv. PAOLETTI Fabrizio, che lo rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv. Girolamo Rubino;

– ricorrente –

contro

spa Siciliacque, elettivamente domiciliata in Roma, via Stoppani 1, presso lo studio dell’avv. Giovanni Pitruzzella, che la rappresenta e difende per procura in atti;

– controricorrente –

spa Girgenti Acque, elettivamente domiciliata in Roma, via Stoppani 1, presso lo studio dell’avv. Andrea Scuderi, che la rappresenta e difende per procura in atti;

– controricorrente –

Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, Regione Siciliana, Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque, spa Voltano, Ente Acquedotti Siciliani, Comune di Agrigento, Comune di Raffadali, Comune di Porto Empedocle, Comune di Favara, Comune di Aragona, Comune di Comitini, Comune di S. Elisabetta, Comune di Sant’Angelo Muxaro, Comune di S.

Biagio Platani e Comune di Ioppolo Giancaxio;

– intimati –

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. APICE Umberto, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

OSSERVA La Corte:

rilevato che con ricorso al TAR della Sicilia, il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti (CATS) ha impugnato i provvedimenti con i quali il Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Agrigento gli aveva ingiunto di consegnare al relativo gestore le infrastrutture tecniche necessarie per il corretto espletamento del servizio idrico integrato;

che il Consorzio ATO di Agrigento ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c., chiedendo alla Suprema Corte di voler dichiarare la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

che mentre il CATS e gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva, la spa Siciliacque e la spa Girgenti Acque hanno depositato distinti controricorsi con i quali hanno aderito alla tesi del Consorzio ricorrente;

che anche il PG ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del TSAP;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che in base al R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, lett. a), sono devoluti al TSAP i ricorsi proposti avverso i provvedimenti definitivi presi dall’Amministrazione in materia di acque pubbliche;

che nel l’interpretare la norma, queste Sezioni Unite hanno in generale affermato che per la sussistenza della giurisdizione del TSAP non è necessario che gli atti amministrativi in contestazione abbiano costituito esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, essendo al contrario sufficiente che abbiano comunque riguardato l’utilizzazione del demanio idrico, finendo così con l’incidere in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque (v., fra le altre m tal senso, C. Cass. SU 2006/13692, 2006/23070, 2008/10442 e 2009/9149);

che per quanto riguarda lo specifico settore di cui qui si discute, le Sezioni Unite hanno più in particolare affermato che appartengono alla giurisdizione in unico grado del TSAP anche i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, perchè da essi discendono i successivi provvedimenti di organizzazione e conduzione del sistema idrico integrato (C. Cass. SU 2002/11099, 2005/7444 e 2006/6583);

che proseguendo su tale linea, C. Cass. SU 2008/12165 e 2010/20777 hanno poi ricondotto alla giurisdizione del TSAP pure le cause in materia di revoca dell’adesione ad un Consorzio ATO e di annullamento della sua convenzione istitutiva; che una volta ricordati gli anzidetti principi, che il Collegio condivide e ribadisce, rimane unicamente da aggiungere che anche i provvedimenti impugnati dal CATS erano destinati ad influire sulla organizzazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato da parte del relativo gestore; che va, pertanto, al riguardo affermata la giuri-sdizione del TSAP, davanti al quale si rimettono le parti anche per quanto riguarda la liquidazione delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, davanti al quale rimette le parti anche per quanto riguarda le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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