Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.4480 del 24/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA 72, presso lo studio dell’avvocato TISCIONE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato COTICELLI PASQUALE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. *****, in persona dei suoi legali rappresentanti Ing. B.L. e Sig. R.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. SETTEMBRINI 28 FAX *****, presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI ATTILIO, che la rappresentai e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 150/2006 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, SEZIONE DISTACCATA DI SORRENTO, emessa il 20/06/2006, depositata il 30/06/2006 R.G.N. 662/AC/SO/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato EMANUELE E’RCOLE (per delega dell’Avv. ATTILIO BAIOCCHI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso con il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel 2001 M.C. agì giudizialmente nei confronti delle Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata per la Campania al risarcimento dei danni per le vittime della strada, affermando di essere stato investito da vettura non identificata mentre era seduto sul proprio scooter fermo al margine destro della carreggiata e di aver riportato lesioni ad una mano.

La convenuta resistette.

Escussi i testi indotti dall’attore, il giudice di pace di Sorrento rigettò la domanda con sentenza n, 1049 del 2003 e compensò le spese.

2.- L’appello del M. è stato respinto, con condanna dell’appellante alle spese, dal tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 150 del 2006, avverso la quale il soccombente ricorre per cassazione affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la società assicuratrice Generali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

2.- E’ denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969 art. 19, comma 1, e successive modificazioni per avere il tribunale rigettato la domanda per l’esclusiva ragione che il danneggiato non aveva sporto alcuna denuncia contro ignoti finalizzata all’individuazione dell’investitore.

La censura è fondata alla luce dell’orientamento inaugurato da questa corte con sentenza n. 18532/2007, con la quale è stato affermato che “l’omessa denuncia all’autorità non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz’altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l’una o l’altra conclusione del giudice di merito nell’ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell’una o dell’altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz’altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata”.

Da tale principio – che va ribadito – la sentenza s’è discostata laddove il tribunale ha apoditticamente conferito determinante ed esclusivo rilievo alla circostanza che non era stata presentata denuncia. Avrebbe invece dovuto dar conto dell’attendibilità o inattendibilità dei testi escussi, come pure gli era consentito di fare, anche alla luce delle predicate modalità dell’accadimento, ovvero chiarire che le circostanze del caso inducevano a non ritenere che il fatto si fosse effettivamente verificato come prospettato.

3.- La sentenza è dunque cassata con rinvio allo stesso tribunale, in persona di diverso giudicante, perchè decida sull’appello nel rispetto dell’enunciato principio di diritto e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Torre Annunziata in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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