Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.4481 del 24/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITTO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.M., *****, considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BONELLI GIACOMO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

COM CAIRATE *****;

– intimato –

sul ricorso 31990-2006 proposto da:

COMUNE DI CAIRATE, *****, in persona del Sindaco Dr.ssa F.C., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAVIZZOLI ANGELO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.M., *****, considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BONELLI GIACOMO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2047/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, Sezione Seconda Civile, emessa il 20/07/2005, depositata il 01/09/2005; R.G.N. 2737/C/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato BARBARA MIOLI (per delega Avvocato GIACOMO BONELLI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e l’assorbimento o il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.M. conveniva davanti al tribunale di Busto Arsizio il Comune di Cairate per sentire affermare la responsabilità dello stesso in ordine ad un incidente stradale verificatosi il 2.8.2000, nel corso del quale O.M. alla guida di un ciclomotore sbandava in una buca stradale, finendo contro un autocarro, guidato da R.D. e proveniente in senso contrario, riportando lesioni.

Il tribunale condannava il Comune convenuto al risarcimento del danno.

La corte di appello di Milano, adita dal Comune, rigettava la domanda ritenendo che la deposizione resa dall’unico teste (il R.) sulla causa della sbandata, e quindi, sull’assunta buca stradale, era stata contraddittoria.

Avverso questa. sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’autore.

Resiste con controricorso il Comune convenuto, che ha anche proposto ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’erroneità, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta il ricorrente che la sentenza di appello abbia rigettati la sua domanda sulla base di un’asserita inattendibilità e contraddittorietà in cui era incorso l’unico teste oculare.

Secondo il ricorrente le dichiarazioni rese dal teste R. al giudice si integrano e non si contraddicono con quelle rese ai verbalizzanti.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e artt. 2697 e 2700 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta il ricorrente che il giudice di appello non ha esaminato i riscontri fotografici ed il rapporto della polizia municipale, dai quali emergeva che il manto stradale aveva diverse anomalie e che tale rapporto fa piena prova.

3. I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, essendo essi connessi. Infatti, per quanto il secondo motivo viene prospettato come vizio di violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con esso in effetti si lamenta un vizio motivazionale dell’impugnata sentenza nella ricostruzione del sinistro.

Entrambi i motivi sono infondati.

Va, anzitutto premesso che la domanda è stata esaminata dal giudice di appello sotto il profilo della responsabilità del comune in ordine all’incidente stradale verificatosi tra l’attore ed il R. e quindi, quale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., e non sotto il diverso profilo della responsabilità da custodia a carico del Comune, a norma dell’art. 2051 c.c. nè il punto risulta oggetto di impugnazione.

Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass. 2/03/2004, n. 4186; Cass. 25/02/2004, n. 3803; Cass. 30/01/2004, n. 1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375).

4. La corte di merito ha ritenuto che non potesse affermarsi la responsabilità del comune sulla base della sola deposizione dell’unico teste ( R.) che, nella prima versione resa ai Vigili Urbani,dichiarò che l’ O. aveva invaso la sua mezzeria, mentre al primo giudice dichiarò che la ruota del ciclomotore dell’attore si era infilata in una buca stradale, provocando uno sbandamento e poi l’urto.

Trattasi di una valutazione attinente alla contraddittorietà ed alla mancanza di valenza probatoria di una testimonianza, che – essendo adeguatamente motivata – è immune da censure in questa sede di solo sindacato di legittimità.

5. Infondata è anche la censura secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle “diverse anomalie” del fondo stradale, cui faceva riferimento il rapporto del Vigili urbani ed emergenti anche dalle fotografie.

Proprio perchè trattavasì di generiche “anomalie” del manto stradale e non di buche, rientrava nei poteri valutativi del giudice di merito ritenerne la rilevanza nell’ambito della motivazione attinente alla dinamica dell’incidente.

Alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito non abbia attribuito agli elementi processuali raccolti un valore e un significato conformi alle aspettative ed alle deduzioni di parte, ritenendoli implicitamente irrilevanti (Cass. 15/04/2004, n. 7201; Cass. 14/02/2003, n. 2222; Cass. 25.8.2003, n. 12467; Cass. 15.4.2000, n. 4916).

4. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’incidentale.

Esistono giusti motivi (segnatamente il contrasto tra giudici di merito nella ricostruzione dell’incidente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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