Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.4541 del 24/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28258/2008 proposto da:

L.M. (c.f. *****), L.P. (C.F.

*****), nella qualità di eredi di C.L.

(C.F. *****), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ADALBERTO 6 – SCALA F, presso l’avvocato ORLANDO GENNARO, che le rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 04/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/11/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, L.M. e L. P., quali eredi di C.L., impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Roma 01-10-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia, al pagamento di somma in favore della C., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, liquidazione delle spese giudiziali. Non ha svolto attività difensiva il Ministero della Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorso va dichiarato inammissibile, essendo privo dei quesiti di diritto, nonchè delle sintesi relative ai vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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