LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 34670-2006 proposto da:
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL’UNITA’ 24, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CAMILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VITERBO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 61/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 21/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità
o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.D. ha impugnato gli avvisi di accertamento IRPEF e SSN 1995/1996 notificatigli a seguito di indagini della Guardia di Finanza dalle quali era emerso che aveva svolto una attività non dichiarata di commercialista. Il ricorso, accolto in primo grado, è stato respinto in appello. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con un motivo. L’Amministrazione finanziaria non si è difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è stata depositata in giudizio la cartolina avviso di ricevimento della raccomandata di notificazione del ricorso, effettuata a mezzo posta ex art. 149 c.p.c.. Manca dunque la prova che il procedimento di notificazione sia stato perfezionato, ed il ricorso va dichiarato inammissibile (Cass. 627/2008).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011