LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19859-2007 proposto da:
COMITATO DI LIQUIDAZIONE, LIQUIDAZIONE UNIFICATA E.N.C.C. &
SOCIETA’
CONTROLLATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
D.T.A., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato LIPANI DAMIANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti e da ultimo domiciliato d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6159/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2006 R.G.N. 4766/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2010 dal Consigliere Dott. CURCURUTO Filippo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
D.T.A., dipendente, sino al 31 luglio 1995, della Società Agricola Forestale (S.A.F.) s.p.a., inquadrato al momento della cessazione del rapporto nel nono livello previsto dal contratto collettivo, è stato iscritto dal 1 agosto 1995 nel Ruolo transitorio dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta, a norma del D.L. 21 giugno 1995, n. 240, art. 2 (Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1995, n. 337, art. 1) ed è stato inquadrato nell’ottava qualifica funzionale sulla base delle tabelle di equiparazione approvate con D.P.C.M. 27 luglio 1995.
Il D.T., nel 1996, ha proposto ricorso al Pretore di Roma contro la S.A.F. contestando l’inquadramento contrattuale ricevuto durante il rapporto di lavoro con la convenuta e chiedendo che gli fosse riconosciuto invece il decimo livello di inquadramento sin dal 1 marzo 1990. La domanda è stata accolta e la sentenza è passata in giudicato.
Il D.T., la cui iscrizione nel ruolo transitorio dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta era cessata il 30 novembre 1998, si è successivamente rivolto ancora al giudice del lavoro convenendo in giudizio l’Ente per chiedere che, in base al giudicato anzidetto e tenendo conto delle tabelle di equiparazione sopra menzionate, gli fosse riconosciuto il diritto all’inquadramento nella nona qualifica funzionale, con condanna dell’Ente al pagamento delle differenze retributive dal 1 agosto 1995 al 30 novembre 1998.
Si è costituito in giudizio il Commissario liquidatore dell’ENCC, negando ogni effetto nei propri riguardi alla sentenza del Pretore siccome resa contro un soggetto estraneo all’Ente, e deducendo che l’inquadramento nel ruolo transitorio dell’Ente doveva esser fatto, così come era avvenuto, esclusivamente in base al formale inquadramento nella società di provenienza al momento del passaggio.
La domanda del D.T., rigettata dal tribunale, che ha fatto propria la tesi dell’inopponibilità all’Ente del giudicato, è stata invece accolta, nella contumacia della parte appellata, dalla Corte d’Appello di Roma.
Il giudice del gravame, confermata l’inopponibilità all’ENCC della sentenza del Pretore, ha ritenuto tuttavia che gli accertamenti in essa contenuti costituissero presupposti di fatto idonei a fondare, se incontrastati, il diritto del D.T..
La Corte premette al riguardo che la qualifica di inquadramento nel ruolo transitorio dell’Ente si fonda nelle tabelle di equiparazione di cui al D.P.C.M. 27 luglio 1995, le quali richiamano, come elementi di fatto da esse presupposti, i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili dalla SAF, dove sono stabilite le categorie di inquadramento dei dipendenti con le relative declaratorie, ad entrambe le quali (categorie e declaratorie) vengono rapportate le qualifiche delle amministrazioni ministeriali attribuibili.
Quindi, secondo la Corte, l’accertamento contenuto nella sentenza del Pretore circa le mansioni svolte e la corrispondenza di queste ad una delle declaratorie contrattuali previste per i diversi livelli costituisce anche il presupposto di fatto potenzialmente idoneo a fondare la pretesa di un diverso inquadramento in applicazione del meccanismo tabellare. D’altra parte – sempre ad avviso della Corte- nè il D.L. n. 240 del 1995 nè il D.P.C.M. di approvazione delle tabelle offrono base per sostenere l’immutabilità della qualifica formalmente attribuita al lavoratore alla data del passaggio.
Conseguentemente una volta accertata dalla detta sentenza la riconducibilità delle mansioni svolte dal D.T. al decimo livello del contratto collettivo integrativo aziendale, e riconosciuto il superiore inquadramento dal 1 marzo 1990, doveva prendersi atto che al momento del passaggio nel ruolo transitorio dell’ENCC spettava al D.T. l’inquadramento nel decimo livello del contratto collettivo nazionale, e di conseguenza, l’inquadramento nella nona qualifica funzionale secondo le tabelle di comparazione sopra menzionate. Di qui la condanna dell’Ente al pagamento delle relative differenze retributive fra il 1 agosto 1995 e il 30 novembre 1998 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Il Comitato di Liquidazione della Liquidazione Unificata dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta e Società Controllate, l’ENCC in liquidazione in persona di detto Comitato, ed il Ministero dell’Economia chiedono la cassazione di questa sentenza con ricorso per nove motivi. Il D.T. resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del D.L. n. 240 del 1995, artt. 1 e 2.
Premesso che sulla base della normativa di detto decreto-legge si deve distinguere fra rapporti di lavoro intercorsi con l’Ente nazionale in liquidazione, rapporti di lavoro con le società controllate dall’Ente, tra le quali la SAF. ed, infine, i rapporti, quale quello controverso, fra il Commissario liquidatore e i dipendenti iscritti a decorrere dal 1 agosto 1995 nel ruolo unico transitorio posto alle dirette dipendenze del Commissario stesso, che hanno natura pubblicistica e sono totalmente autonomi rispetto ai precedenti, si censura la sentenza impugnata per aver pronunziato condanna dell’Ente Nazionale Cellulosa non considerando che sulla base delle norme indicate in rubrica unico legittimato passivo sarebbe stato invece il Commissario liquidatore in quanto tale. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta nullità del procedimento e della sentenza. Si addebita alla Corte di merito di non aver considerato che, pur spettando esclusivamente al Commissario liquidatore la legittimazione passiva e pur essendo stato il Commissario parte del giudizio di primo grado, l’impugnazione era stata irritualmente notificata al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica e per esso al delegato Ispettorato Generale Enti Disciolti, quale legale rappresentante dell’ENCC in liquidazione, e dunque ad un soggetto estraneo al rapporto di servizio del D.T. – nascente con l’iscrizione al ruolo unico transitorio- ed anche al giudizio di primo grado. Si critica inoltre la sentenza per non aver ritenuto irrilevante la notifica dell’appello effettuata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non presente ad alcun titolo nel giudizio dinanzi a Tribunale. Si sostiene quindi che al giudizio di appello era rimasto estraneo il titolare della gestione liquidatoria in quanto tale, al quale esclusivamente in detta veste era riferibile il rapporto costituito con l’iscrizione del dipendente ne ruolo unico transitorio, e che era stato parte del giudizio di primo grado. Si sostiene inoltre che, ad ogni modo, la sentenza non avrebbe potuto esser pronunziata contro l’ENCC, evocato in giudizio solo in grado di appello. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione degli artt. 160, 291 e 350 c.p.c. – nullità del procedimento e della sentenza.
Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il ricorso in appello era stato notificato all’ENCC in liquidazione coatta amministrativa sicchè pur volendo escludere che si trattasse di notificazione inesistente nei confronti del soggetto gestore del ruolo unico transitorio si sarebbe comunque trattato di notifica nulla e della quale, data la mancata costituzione degli intimati, sarebbe stato necessario disporre la rinnovazione. Di qui la nullità del procedimento e della sentenza pronunziata nei confronti di un Ente estraneo alla sentenza di primo grado ed al rapporto sostanziale dedotto in causa ed irritualmente evocato nel giudizio d’appello, nel quale era rimasto contumace.
I tre motivi, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono infondati.
In base al D.L. 21 giugno 1994, n. 240, art. 1, convertito in legge con modificazioni dalla L. 3 agosto 1995, n. 337, art. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso l’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) è soppresso e le procedure liquidatorie dell’ENCC e delle società controllate sono unificate in capo al commissario liquidatore dell’ENCC. In tale contesto si colloca la disposizione dell’art. 2, comma 2 del decreto, in forza della quale il personale dipendente dall’ENCC e dalle società controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995 e, salvo quanto previsto dal comma 7 (che contempla la possibilità di prepensionamenti) è iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, e con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1 agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello stesso commissario.
Per detto personale il successivo comma 3 dell’art. in esame prevede l’inquadramento nel ruolo unico con modalità e secondo le tabelle di equiparazione da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre il comma 4 consente, in attesa del trasferimento definitivo, che esso sia utilizzato presso le amministrazioni dello Stato interessate ad avvalersene, fermo restano l’onere a carico della gestione liquidatoria.
Dalle norme richiamate emerge quindi che i rapporti di lavoro del personale in questione, ancorchè del tutto nuovi rispetto a quelli precedenti fanno ad ogni modo capo al commissario liquidatore dell’ENCC, proprio nella qualità anzidetta.
Ciò premesso, va osservato che il giudizio di primo grado è stato proposto dal D.T. nei confronti del Commissario liquidatore dell’ENCC, che si è regolarmente costituito. Nel giudizio di appello, proposto con atto depositato il 14 maggio 2003 contro il Commissario liquidatore dell’ENCC in liquidazione, oltrechè contro il Ministero delle Finanze, il ricorso è stato notificato al legale rappresentante dell’ENCC in liquidazione presso il difensore in primo grado. Le due indicazioni puntano entrambe all’organo della liquidazione dell’Ente. Tale ruolo, come pacifico, successivamente alla sentenza di primo grado è stato attribuito, con provvedimento del ministero del Tesoro all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, per esser poi ancora affidato ad un nuovo Commissario liquidatore. Correttamente quindi la sentenza risulta emessa nei confronti dell’ENCC in liquidazione (nè rileva l’impreciso riferimento alla liquidazione coatta amministrativa) e per esso nei confronti dell’organo della liquidazione, individuato nel sopra menzionato Ispettorato generale.
D’altra parte, evocare l’organo di gestione della liquidazione di un ente in relazione ad un rapporto che fa capo all’organo in tale qualità significa nient’altro che evocarlo quale gestore della liquidazione. Nè si vede quale rilievo potrebbe avere ai fini della corretta costituzione del contraddittorio la precisazione che l’organo della liquidazione viene evocato in specifico riferimento ad una categoria di rapporti che ad esso fanno capo in quanto organo, quando ciò emerga indiscutibilmente, come nella specie, dal contenuto stesso della domanda proposta. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’artt. 2909 c.c. in relazione al D.L. n. 240 del 1995, art. 2.
Si addebita anzitutto alla sentenza impugnata di non aver valutato con prudente apprezzamento i fatti emersi nel precedente giudizio pretorile, rendendo invece direttamente rilevante l’accertamento compiuto dal Pretore nei confronti della SAF, pur riconoscendo l’inopponibilità della sentenza all’ENCC. Si addebita inoltre alla Corte di merito di avere, illogicamente, considerato il riconoscimento del diritto del D.T. all’inquadramento nel decimo livello presso la SAF equivalente all’inquadramento in tale livello al momento della cessazione del rapporto con la SAF il 31 luglio 1995.
Con il quinto motivo di ricorso è denunziata contraddittorietà della motivazione. Si addebita alla sentenza impugnata di essere incorsa in illogicità e contraddittorietà, confermando da un lato l’inopponibilità della sentenza pretorile alla parte convenuta rimasta estranea al procedimento davanti al Pretore e ritenendo d’altro lato che la presenza di una sentenza che aveva riconosciuto al D.T. il superiore inquadramento imponesse di prendere atto dell’accertamento di quel diritto, senza considerare che il diritto accertato in relazione al rapporto con la SAF non era tale nell’ambito del diverso rapporto pubblicistico derivante dall’iscrizione nel Ruolo Unico Transitorio e che in detto ambito l’illecito della SAF in relazione all’inquadramento non poteva valere come fonte di diritto.
Con il sesto motivo di ricorso è dedotta violazione falsa applicazione del D.L. n. 240 del 1995, art. 2 e delle tabelle allegate al D.P.C.M. 27 luglio 1995, previste dal comma 3 di tale articolo.
Si addebita alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto della mancata reazione del D.T. al provvedimento n. 23 del 1995 del Commissario Liquidatore, che, nell’iscriverlo, a domanda, nel R.U.T. lo aveva inquadrato nell’ottava qualifica funzionale, e di non aver considerato che i fatti accertati dalla sentenza pretorile non costituivano fatti sopravvenuti all’inquadramento nel R.U.T..
In altri termini, la sentenza impugnata aveva confuso il diritto ad un determinato inquadramento nell’ambito del rapporto ormai estinto con il fatto di possedere tale inquadramento come requisito formale del preteso livello di inquadramento nel nuovo rapporto derivante dall’iscrizione al R.U.T..
Nè d’altra parte il D.L. n. 240 del 1995, art. 2, comma 3, nel prevedere ai fini dell’inquadramento nel R.U.T. tabelle di equiparazione da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri conteneva alcuna indicazione circa il rilievo da attribuire alle funzioni effettivamente svolte, scelta coerente peraltro con il carattere meramente transitorio del ruolo e con l’esigenza di utilizzare criteri formali e di rapida attuazione, senza indagini di sorta.
Con il settimo motivo di ricorso è denunciata violazione della L. n. 1034 del 1971, art. 21, comma 1.
Si addebita alla sentenza di non aver considerato l’inoppugnabilità del provvedimento di inquadramento del D.T. nel R.U.T. per il decorso il termine di decadenziale previsto dalla norma richiamata in epigrafe.
I motivi dal quarto al settimo, da trattare anch’essi congiuntamente perchè connessi, sono infondati.
I primi due muovono in sostanza dal presupposto che la sentenza impugnata, pur dichiarando formalmente di riconoscere i limiti soggettivi del giudicato costituito dalla sentenza pretorile, li abbia in realtà disattesi, attribuendo diretta efficacia all’accertamento contenuto in tale sentenza. Orbene, la sentenza impugnata ha osservato che le tabelle di equiparazione disposte dal D.P.C.M. 27 luglio 1995 richiamavano come presupposti di fatto dell’inquadramento nel R.U.T, i contratti collettivi vigenti presso la SAF e le relative categorie di inquadramento nonchè le declaratorie, rapportando alle stesse le qualifiche attribuibili.
La sentenza ha quindi ritenuto che dovendo giudicarsi della correttezza dell’inquadramento nel detto Ruolo Unico Transitorio dovesse considerarsi, proprio in relazione alle dette tabelle, quale fosse l’inquadramento presso la SAF, posto che tale precedente inquadramento costituiva presupposto di quello successivo.
In proposito la sentenza ha sì fatto riferimento alle precedente sentenza pretorile, ma mettendo in rilievo che in questa era stata accertata la riconducibilità delle mansioni svolte dal D.T. al decimo livello contrattuale essendo emerso che egli aveva ricevuto formalmente l’incarico di direttore del centro di sperimentazione agricola e forestale di Roma svolgendolo dal 1-12-1989, con conseguente diritto alla qualifica superiore dal 1 marzo 1990.
In tal modo la Corte non ha affatto smentito se stessa ritenendosi vincolata dal giudicato ma ha ripercorso i dati salienti della sentenza pretorile facendoli propri e confermandone le conseguenze.
Questa utilizzazione della sentenza è conforme all’orientamento secondo cui il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione. (Cass. 21115/2005) con l’avvertenza che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all’esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (Cass. 4373/2003). L’unitarietà e l’organicità nella valutazione vanno peraltro apprezzate con riferimento al nucleo essenziale dei fatti rilevanti ai fini del decidere e sotto tale aspetto la decisione della Corte d’Appello ha effettivamente valorizzato gli elementi decisivi ai fini dell’inquadramento, quali lo svolgimento di incarico di maggiore livello e la sua durata ultratrimestrale, con implicito riferimento all’art. 2103 c.c..
Del resto, e conclusivamente sul punto, la parte ricorrente non dice sotto quale profilo sarebbe mancato un prudente apprezzamento dei fatti emersi nel precedente giudizio pretorile. I motivi in esame vanno quindi disattesi perchè fondati su di un presupposto erroneo.
Per quel che riguarda il sesto e il settimo motivo la parte ricorrente non considera che, sulla base di quanto accertato nella sentenza impugnata, che ha utilizzato nei modi di cui si è detto la precedente sentenza pretorile, il formale inquadramento del D. T. all’atto dell’iscrizione nel R.U.T. non corrispondeva alla reale posizione che avrebbe dovuto essergli attribuita in base alle mansioni effettive. Poichè si tratta di statuizione di carattere ricognitivo la critica sviluppata nel sesto motivo di ricorso, fondata sulla insussistenza di un formale inquadramento nel decimo livello nel precedente rapporto con la SAF s.p.a. e su di una pretesa confusione nella quale la sentenza sarebbe incorsa in proposito deve essere disattesa, non potendosi convenire con il principio, affermato dalla giurisprudenza amministrativa, della totale irrilevanza, ai fini dell’inquadramento, delle funzioni svolte (v. C.d.S. sez. 4, 25- 07-2005, n. 3960) ove tale irrilevanza sia intesa nel senso di sottrarre rilievo anche alle ipotesi nelle quali, attraverso l’esercizio di mansioni superiori, si sia acquisito nel rapporto precedente anche il diritto ad un migliore inquadramento.
Quanto alla questione della decadenza dall’impugnazione dall’inquadramento nel R.U.T., oltre alla considerazione che si tratta di un profilo estraneo al giudizio di merito, va condiviso il rilievo del controricorrente che sottolinea come il proprio formale inquadramento presso la SAF nel nono livello rendeva corretto e perciò non impugnabile l’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale, con conseguente infondatezza o meglio l’irrilevanza delle censure riguardanti l’intervenuta decadenza.
Con l’ottavo motivo di ricorso è dedotta violazione falsa applicazione di norme di diritto: art. 429 c.p.c., comma 3, L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, in combinato disposto.
Si addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione delle norme richiamate, riconosciuto il diritto alla rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute al D.T. a titolo di differenze retributive. 11 motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è infatti orientata nel senso che la pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non trova applicazione per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorchè maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i dipendenti di enti pubblici non economici (quale, nella specie, l’Istituto nazionale della previdenza sociale), per i quali ricorrono, ancorchè i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le “ragioni di contenimento della spesa pubblica”, in coerenza con la “ratio decidendi” prospettata dal Giudice delle leggi (“ragioni di contenimento della spesa pubblica”) non sono evidentemente riferibili ai crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato. (Cass. 2005/16284; v. anche Cass. 2009/3708; 2009/4366).
La sentenza impugnata, riconoscendo al D.T. interessi e rivalutazione dal 5 agosto 1998 sulle differenze retributive maturate dal 1 agosto 1995 al 30 novembre 1998, non si è attenuta a questo orientamento e deve essere cassata. Poichè non vi è necessità di ulteriori accertamenti di fatto alla cassazione segue la decisione nel merito. Pertanto va dichiarato che sulle anzidette differenze retributive interessi e rivalutazioni sono dovuti nei limiti di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, ed alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, in combinato disposto. 11 nono motivo di ricorso, che denunzia omessa motivazione sull’attribuzione di interessi e rivalutazione in cumulo fra loro, è assorbito.
Spese a carico del ricorrente, che soccombe in misura del tutto prevalente.
P.Q.M.
Accoglie l’ottavo motivo di ricorso, assorbito il nono; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara dovuti ad D.T.A. interessi e rivalutazione sulle differenze retributive nei limiti di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, ed alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, in combinato disposto;
conferma quanto alle spese del merito la statuizione della sentenza impugnata; condanna la parte ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 42,00 per esborsi, oltre ad Euro 3000 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011