Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.4658 del 25/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25411-2007 proposto da:

LUCE DAL SUD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell’avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2352/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/10/2006 r.g.n. 5537/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2011 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;

udito l’Avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza del Pretore di Salerno del 1997 era stata rigettata la opposizione proposta dalla Luce del Sud srl avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento all’Inps della somma di L. 851.283.844 a titolo di contributi per il periodo gennaio 1992/ aprile 1993, somme aggiuntive e sanzioni civili. Su appello della società, la sentenza veniva riformata dalla Corte d’appello di Salerno, che accoglieva l’opposizione accertando il diritto della società agli sgravi. A seguito di ricorso dell’Inps, questa Corte, con la sentenza n. 10815/2003 annullava la statuizione e rinviava alla Corte d’appello di Napoli, la quale rigettava l’appello della società avverso la sentenza di primo grado. Il Giudice del rinvio, preso atto del principio enunciato dalla sentenza rescindente, per cui, per la novità rilevante ai fini dell’incremento dell’occupazione si deve avere riguardo ad una nozione di azienda in senso oggettivo; che l’acquisto di materiali di notevole importo negli anni 1992 e 1993 ha significato neutro rispetto a questa valutazione, non escludendo la continuità tra le due strutture aziendali, cioè tra la società Aurora e la attuale ricorrente; che altrettanto neutra era la persistenza della attività della società Aurora fino al giugno 1995, la quale in quel periodo aveva cessato l’attività di produzione ed aveva continuato solo quella di vendita dei prodotti realizzati e giacenti in magazzino, comunicando peraltro all’Inail la cessazione al 31 dicembre 1991. Circostanza rilevante era invece l’assunzione di tutti i dipendenti della società Aurora e la corresponsione del TFR maturato, il che dimostrava che incremento occupazionale non vi era stato. Avverso detta sentenza la società soccombente propone ricorso con tre motivi illustrati da memoria.

Resiste l’Inps con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunziandosi violazione dell’art. 111 COst., comma 6, art. 276 c.p.c. e difetto di motivazione si imputa alla sentenza di essere nulla perchè scritta a mano e poco leggibile.

La censura non merita accoglimento perchè, nonostante sia scritta a mano, la sentenza reca uno svolgimento del tutto comprensibile, il quale, come dimostrato dal prosieguo del ricorso, ha consentito al ricorrente di proporre la presente impugnazione.

Con il secondo mezzo si denunzia violazione art. 384 c.p.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., della L. n. 183 del 1976, art. 14 e difetto di motivazione, per non avere proceduto, come statuito dalla sentenza rescindente, alla valutazione complessiva dei caratteri di permanenza e di quelli di variazione che la nuova azienda presentava nei confronti di quella preesistente.

La Corte adita non avrebbe valutato la documentata e notevolissima acquisizione di macchinali, perchè quelli esistenti in loco e già utilizzati dalla Aurora non consentivano la realizzazione della produzione.

Con il terzo mezzo si denunzia ancora difetto di motivazione perchè i Giudici di merito non avrebbe l offerto l’iter per comprendere la soluzione adottata di rigetto della domanda di sgravio contributivo, pur avendo essa ricorrente iniziato ex novo l’attività di produzione dei laterizi, dopo avere organizzato il complesso con macchinari e attrezzature a nuove. I due motivi, che per la loro connessione conviene esaminare insieme, non sono fondati. Invero la sentenza impugnata ha valutato tutti gli elementi caratterizzanti la fattispecie senza trascurarne alcuno, e cioè sia quelli deponenti a favore della novità dell’azienda e quindi dell’incremento occupazionale, ma quelli di segno contrario. Tra i primi ha considerato: l’espletamento della attività produttiva negli stessi locali di proprietà che erano stati in precedenza locati alla società Aurora; il fatto che quest’ultima, pur avendo cessato la produzione di laterizi, aveva continuato nell’attività di vendita dei manufatti giacenti in magazzino fino al 1995, mentre già nel 1991 la attuale ricorrente aveva iniziato a produrre; l’ingente e costoso acquisto di materiali. Ha valutato altresì gli elementi deponenti per la continuità della azienda preesistente, e cioè: il fatto che se l’Aurora aveva svolto l’attività di vendita fino al 1995, aveva però cessato quella di produzione nel 1991, come da comunicazione fatta all’Inail, e quindi solo un mese prima che la attuale ricorrente iniziasse la medesima attività di produzione di laterizi svolta dalla Aurora; il fatto che tutti i lavoratori che erano prima alle dipendenze della Aurora fossero stati riassunti e soprattutto il fatto che a costoro era stato corrisposto il trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze della medesima Aurora.

Nella complessiva e bilanciata valutazione di tutti questi elementi, il Giudice del rinvio si è peraltro attenuto al principio enunciato dalla sentenza rescindente per cui “la presenza di nuovi elementi (nella specie ingenti macchinari) non determina di per sè una necessaria novità dell’azienda”. Quanto alla mancata valutazione dell’eventuale esistenza di un rapporto contrattuale tra cedente e cessionario, la decisività di questo elemento era già stato escluso dalla sentenza rescindente. Nell’ambito di questa complessiva valutazione non è erronea la preminenza accordata, rispetto ad elementi di segno contrario, ad una circostanza indubbiamente significativa e cioè all’avvenuto pagamento, a carico della attuale ricorrente, del TFR maturato alle dipendenze della precedente società, il quale non poteva, in assenza di altre giustificazioni, che essere considerato come indizio di un trasferimento d’azienda, tale da escludere l’incremento di manodopera. Conclusivamente, poichè per giurisprudenza consolidata la novità dell’azienda ai fini di accertare l’incremento occupazionale rilevante per gli sgravi compete al giudice di merito, e poichè nella sentenza impugnata non si ravvisa nè la mancata valutazione di elementi di prova decisivi, nè la loro valutazione illogica o incongrua e nemmeno la violazione dei principi enunciati dalla sentenza rescindente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 10,00 oltre quattromila Euro per onorari con accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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