LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18091-2009 proposto da:
L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato VECCHI MARIA CARLA, rappresentato e difeso dall’avvocato VERNAZZA ANDREA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
IPSEMA – ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato PANSOLLI UGO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARDOS ALBERTINI PIERO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 745/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 09/05/2003 r.g.n. 1004/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2 011 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;
udito l’Avvocato VECCHI MARIA CARLA per delega VERNAZZA ANDREA;
udito l’Avvocato PANSOLLI UGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da L.P. nei confronti dell’Ipsema per ottenere rendita da infortunio sul lavoro occorso nel 1982, allorquando, imbarcato su una nave, aveva subito una lesione alla gamba sinistra. Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte adita affermava che entrambi i consulenti avevano attribuito alla sindrome vertiginosa la percentuale del 5%, che sommata a quella per il danno all’arto inferiore sinistro, comportava complessivamente il 10% e quindi era inferiore alla soglia di legge dell’11%. In ogni caso la sindrome vertiginosa era modesta, ed era evidenziata solo da sensazioni di disequilibrio, ma era ben compensata con meccanismi centrali.
Avverso detta sentenza il L. ricorre. Resiste l’Ipsema con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è tardivo perchè la sentenza venne depositata il 20 giugno 2008, come da atto lo stesso ricorrente, mentre il ricorso venne consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 15 luglio 2009 ed è noto che per le controversie concernenti le prestazioni previdenziali ed assistenziali non opera la sospensione dei termini feriali, prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche del 2003, essendo la causa iniziata in precedenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011