Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.4832 del 28/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. elett.te domiciliato in ROMA, P.zza Cavour 17 presso l’avv. Massimo Angellni dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Prefetto di Brescia;

– intimati –

avverso il decreto 20.2.2008 del Tribunale di Brescia in c.m., n. 244/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.2.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.M., cittadino albanese non regolarmente soggiornante nello Stato, con decreto 20.1.2008 venne espulso dal Prefetto di Brescia e contro tale decreto propose opposizione innanzi al Tribunale, ratione temporis competente. Il Tribunale, con decreto 20.2.2008, rigettò il ricorso affermando, per quel che occupa, che emergeva la sufficiente conoscenza della lingua italiana da parte dell’espulso (che aveva contestato la violazione dell’art. 13, comma 7 del T.U.), e che il decreto era stato poi legittimamente sottoscritto dal Vice Prefetto Aggiunto (presumibilmente munito di delega). Per la cassazione di tale decreto il M. ha proposto ricorso con due motivi notificato a Ministero e Prefetto presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Il Collegio alla fissata udienza del 16.6.2010, rilevata la nullità della notificazione al Prefetto – non effettuata presso la propria sede – ne ha disposto la rinnovazione entro 60 giorni. A tanto ha provveduto il ricorrente con atto del 29.10.2010 non seguito da costituzione dell’intimato Prefetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero, l’atto di rinnovazione disposto dal Collegio il 16.6.2010 a sanare ex art. 291 c.p.c. la nullità della notifica effettuata al Prefetto presso l’Avvocatura Generale e non presso la sua sede in Brescia, è stato certamente tentato tempestivamente, con richiesta di notifica a mezzo posta in data 29.10.2010, ma la notificazione non è stata portata a compimento. Difetta agli atti l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto in questione e il difensore del M., al quale l’avviso di udienza è stato notificato il 10.1.2011, ha mancato vuoi di effettuare alcuna produzione vuoi di prospettare la ragione per la quale l’avviso non era stato depositato e comunque di chiedere la produzione di attestazione del ricevimento mediante equipollenti (S.U. 627 del 2008 e Cass. n. 1180/ 2006). La decadenza opera quindi incondizionatamente per mancato, ingiustificato, espletamento dell’incombente di rinnovazione nel termine perentorio concesso dal Collegio. Alla inammissibilità non segue alcuna pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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