Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.4943 del 28/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2168/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del 18/12/08, depositata il 12/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato difensore del ricorrente CALIULO LUIGI per delega dell’Avvocato PULLI CLEMENTINA, che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che aderisce alla relazione.

MOTIVI La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado di rigetto della domanda, ha condannato l’Inps a corrispondere a S.F. l’indennità di accompagnamento per invalidità civile con decorrenza dal i luglio 2006.

L’Inps ricorre per cassazione con due motivi. L’intimato non si è costituito.

Il ricorso, denunciando nullità della sentenza per violazione dell’art. 327 c.p.c. (primo motivo) e vizio di motivazione (secondo motivo), lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di rilevare, nonostante la puntuale eccezione dell’istituto appellato, l’inammissibilità dell’appello, in ragione della sua tardi vita.

Il ricorso è manifestamente fondato, in quanto, come puntualmente dedotto, mentre la sentenza di primo grado è stata depositata il 10.1.2007, il ricorso in appello è stato depositato il 22.2.2008, oltre il termine annuale di cui all’art, 327 c.p.c..

Consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Le spese del giudizio vengono regolate, relativamente al giudizio di appello e a quello di cassazione, in base al criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), tenuto presente, in relazione al vigente tenore dell’art. 152 disp. att. c.p.c., che il giudizio è stato instaurato in primo grado nella vigenza della nuova disciplina, e considerato che mancano attestazioni sui redditi della parte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna S.F. a rimborsare all’Inps le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione, liquidate rispettivamente in Euro 1000,00, di cui Euro 20,00 per esborsi ed Euro 300,00 per diritti, e in Euro 1020,00, di cui Euro 1000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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