Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.4944 del 28/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 7, Scala B – Piano 5, Interno 11, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA ANTRILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato NATARELLA GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso l’ordinanza R.G. 303/08 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, del 19/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

MOTIVI La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello de L’Aquila, con ordinanza pronunciata all’udienza del 19.3.2009 nella controversia tra M.A., appellante, e INPS, appellato, non essendo comparsa nessuna della parti, ha dichiarato “l’estinzione del procedimento”.

La M. ricorre per cassazione. L’Inps si è limitato a depositare procura difensiva.

Il ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 181, 307, 309 e 409 c.p.c., dopo avere premesso che anche l’Inps si era costituito in appello, sostiene che il giudice di appello, non essendo le parti comparse all’udienza del 19 marzo 2009, non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione del procedimento, ma fissare una nuova udienza dandone comunicazione alle parti.

Il ricorso, ammissibile avendo l’ordinanza impugnata natura di sentenza, è fondato, poichè, come da tempo precisato dalla giurisprudenza, gli artt. 181 e 348 c.p.c., trovano applicazione anche nel rito del lavoro e quindi la Corte d’appello avrebbe dovuto fissare una nuova udienza, dandone comunicazione alle parti (cfr.

Cass. n. 12354/1997, 6334/2001, 12358/2003, 2851/2004, 5643/2009).

Pertanto, accolto il ricorso, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa per nuova trattazione ad altro giudice (stesso giudice in diversa composizione), al quale viene demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello de L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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