Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.4946 del 28/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DL COSTRUZIONI DI DE LUCA MATTEO & C. SAS *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. L. LAGRANGE 1, presso lo studio dell’avvocato SCAMPOLI GIULIANA MIRIAM, (studio avv. Pietro Golisano), rappresentata e difesa dall’avvocato DI RISIO CARMINE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 1613/08 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Luigi Caliulo, difensore del resistente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che aderisce alla relazione.

MOTIVI La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La S.a.s. DL Costruzioni di De Luca Matteo e C. ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza in data 17.2.2009 del Tribunale di Chieti con cui era stata disposta la cancellazione dal ruolo e l’estinzione di un giudizio promosso dalla stessa società contro l’Inps per opporsi a verbale di accertamento dell’Inps dell’8.2.2007.

L’Inps ha depositato procura difensiva.

Il ricorso è qualificabile come improcedibile, per la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato – come risulta (diversamente da quanto sostenuto nella memoria della società ricorrente) da un esame del fascicolo del procedimento ed è confermato dalla puntuale annotazione nella certificazione di iscrizione a ruolo e nota di deposito -, a norma dell’art. 369, comma 2, n. 2 (cfr. Cass. 22108/2006 e 18416/2010).

Il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile. Nulla per le spese in mancanza di significativa attività difensiva da parte dell’Inps.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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