Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.4987 del 01/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8435-2009 proposto da:

RESAIS – RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ INDUSTRIALI SICILIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo studio dell’avvocato AULETTA FERRUCCIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

S.G., V.M., VA.MA., nella qualità di erede di erede di V.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. MANFREDI 11, presso lo studio dell’avvocato VALENTI GIULIO, rappresentati e difesi dagli avvocati VALENZA IGNAZIO, LO RE SALVATORE giusta delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

RESAIS – RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ INDUSTRIALI SICILIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo studio dell’avvocato AULETTA FERRUCCIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 78/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 25/03/2008, r.g.n. 1194/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato AULETTA FERRUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/1/2008 la Corte d’Appello di Palermo accolse parzialmente l’impugnazione proposta da S.G., V. M. e Va.Ma., quali eredi di V.G., ex dipendente dell’Ente Minerario Siciliano, avverso la sentenza emessa il 7/1/04 del giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, con la quale era stata respinta la domanda diretta al riconoscimento del diritto del loro dante causa, posto in prepensionamento ai sensi della L.R. Sicilia 9 maggio 1984, n. 27, art. 6 al computo nell’indennità di prepensionamento spettante per le trentadue ore di lavoro supplementare svolte nel dicembre del 1993 in luogo delle sedici ore calcolate dalla datrice di lavoro nella determinazione della stessa indennità, e per l’effetto condannò la RESAIS s.p.a al pagamento in favore dei predetti eredi della somma complessiva di Euro 30.903,23, comprensiva di accessori sino al marzo del 2007, nonchè alla corresponsione degli ulteriori accessori dall’aprile del 2007 al soddisfo.

La stessa Corte rigettò, invece, la domanda relativa all’attribuzione dell’aumento del 15% di cui alla Delib. Commissario Straordinario n. 076 del 1986 GC. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliana S.p.A. affidando l’impugnativa a due ordini di motivi.

Resistono con controricorso i predetti eredi, i quali propongono, a loro volta, ricorso incidentale per sentir accertare la durata decennale della prescrizione del diritto all’indennità di prepensionamento al fine di contrastare il secondo motivo del ricorso principale, cioè quello incentrato sulla presunta inefficacia dell’atto interruttivo della prescrizione quinquennale, ritenuto, invece, valido dal giudice di secondo grado.

La Difesa della Resais s.p.a. deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1. Col primo motivo di censura la RESAIS s.p.a denunzia la violazione e/o la falsa applicazione della L.R. n. 42 del 1975, art. 6, u.c., e della L.R. Sicilia n. 46 del 1984, art. 10 (art. 360 c.p.c., n. 3).

In pratica, attraverso tale censura la società ricorrente deduce che il richiamo al mese di riferimento operato dalla citata legge regionale ai fini della determinazione dell’indennità di prepensionamento doveva essere inteso nel senso che occorreva tener conto della retribuzione effettivamente erogata all’ex dipendente, dante causa degli odierni eredi resistenti, nel mese di dicembre del 1993, retribuzione a sua volta ragguagliata per esigenze di contabilità al conteggio delle sedici ore di lavoro supplementare svolte nel precedente mese di novembre dello stesso anno, mentre non potevano rilevare le trentadue ore di lavoro supplementare realmente svolte nel corso del prescelto mese di dicembre, così come sostenuto, invece, da controparte, con tesi avvalorata dalla sentenza impugnata.

Il motivo è infondato: invero, come ha avuto già modo di chiarire questa Corte (Cass. sez. lav. n. 15058 del 28/11/2001), “ai fini della determinazione dell’indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano per l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, L.R. Sicilia 10 agosto 1984, n. 46, ex art. 10 occorre riferirsi alla retribuzione globale di fatto riscossa dal lavoratore in relazione all’attività prestata nel mese prescelto, essendo irrilevante che tale retribuzione sia stata materialmente corrisposta per intero nel detto mese o se il pagamento di una parte di essa – per la necessità di un completo conteggio delle voci variabili afferenti l’attività prestata – sia avvenuto in un mese successivo”.

Questa Corte non ha ragione di discostarsi da un tale precedente se solo si consideri che, ai sensi della L.R. n. 46 del 1984, art. 10 “la determinazione della indennità di prepensionamento …

interviene con riferimento alla retribuzione globale di fatto percepita in uno dei mesi precedenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro secondo richiesta dell’interessato”. Appare, quindi, evidente, secondo la stessa letterale formulazione della disposizione, che il parametro è la retribuzione globale di fatto riscossa dal lavoratore in relazione alla attività prestata nel mese prescelto, non potendo interessare se materialmente la stessa gli sia stata corrisposta interamente in questo o se il pagamento di una parte di essa – per la necessità di un completo conteggio delle voci variabili afferenti la attività stessa – sia materialmente avvenuto in un momento successivo, In ogni caso si tratterebbe pur sempre di una interpretazione della opzione effettuata dal soggetto, la cui indagine il giudice di merito ha correttamente operato sotto il profilo logico.

2. Col secondo motivo la ricorrente principale denunzia la omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), in quanto contesta l’efficacia interruttiva della prescrizione quinquennale attribuita dal precedente giudice alla lettera raccomandata del 28/3/00, adducendo che quest’ultima era stata inviata dalla sola erede S. G., mentre erano rimasti inerti gli altri eredi, nemmeno rappresentati in tale lettera. Tale motivo è inammissibile per una duplice ragione: anzitutto, la contestazione dell’efficacia interruttiva della prescrizione riconducibile alla lettera raccomandata del 28/3/00 è mossa dalla ricorrente principale sulla scorta del rilievo che un tale atto sarebbe stato inidoneo ad interrompere la suddetta causa estintiva del diritto in quanto proveniente dalla sola erede S.G., mentre dalla lettura della sentenza impugnata, in ciò confortata dalla odierna eccezione dei controricorrenti, non è dato evincere che la questione fu posta esattamente in questi precisi termini, per cui la questione come attualmente sollevata è nuova e, come tale, inevitabilmente inammissibile.

Inoltre, nell’illustrare il motivo di censura in esame, la difesa della Resais s.p.a. (pagina 10 del ricorso principale) fa leva sulla questione della prescrizione del diritto alla diversa indennità “una tantum”, che non rappresenta l’oggetto della presente controversia che è, invece, incentrata sulla incidenza del lavoro supplementare sulla differente indennità di prepensionamento, per cui sussiste una evidente violazione del precetto di cui all’art. 366-bis c.p.c., norma codicistica a mente della quale l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria.

Resta, pertanto, assorbito il ricorso incidentale, diretto all’accertamento della durata decennale della prescrizione del diritto all’indennità di prepensionamento, che è stato proposto a solo fine di contrastare il secondo motivo del ricorso principale appena esaminato e ritenuto inammissibile per le ragioni sopra esposte. Ne consegue che il ricorso principale va rigettato, mentre resta assorbito quello incidentale.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente principale e vanno liquidate come da dispositivo in favore dei resistenti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la società RESAIS s.p.a alle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 18,00 per esborsi in favore dei resistenti, oltre Euro 3000,00 per onorario, nonchè IVA, CPA e spese come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

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