LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Condominio di ***** (*****) in persona dell’amministratore Dr. N.E.; rappresentato e difeso dall’avv. DE SIATI Pasquale ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Antonio Cauti in Roma, Via Ridolfino Venuti n. 42;
– ricorrente –
contro
soc. coop a r.l. Cons. Ar.T. (partita IVA *****) in persona del legale rappresentante, il Presidente C.A.;
rappresentata e difesa dagli avv.ti COLA Renato e Carolina Yalensise ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, Via Monte Delle Gioie n. 13;
– controricorrente –
nonchè nei confronti di:
Agenzia Immobiliare Cimarelli & C. – M.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 191/2005 della Corte d’Appello di Ancona, notificata il 18/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/01/2011 dal consigliere Bruno BIANCHINI;
udito l’avv. Carolina Valensise, codifensore del ricorrente, che ha concluso per l’estinzione del giudizio con condanna del rinunziante alle spese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.
LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso o, in subordine, la cessazione della materia del contendere.
IN FATTO ED IN DIRITTO La soc coop a r.l. Cons. Ar.T., premesso di aver effettuato lavori di manutenzione straordinaria in favore del Condominio dello stabile sito in *****, chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di quella città che fosse ingiunto al detto committente il pagamento di L. 37.836.105, quale residuo corrispettivo dell’appalto; il (Condominio propose opposizione deducendo inadempienze da parte dell’appaltatrice e vizi dell’opera, concludendo per la riduzione del corrispettivo ed il pagamento dei danni; l’opposto a sua volta negò i vizi ed eccepì la decadenza dalla garanzia. A tale giudizio venne riunito altro, nel quale il (Condominio aveva citato l’Agenzia Immobiliare ( C., quale suo amministratore, e l’ing. M.A., in qualità di direttore del lavori eseguiti dalla Cooperativa, deducendo la responsabilità della prima per aver mal scelto il secondo e facendo valere l’analoga responsabilità di quest’ultimo per non aver bene adempiuto al proprio incarico: detti convenuti, nel costituirsi, negarono ogni responsabilità.
L’adito Tribunale, rendendo la sentenza n. 281/2002, accolse parzialmente l’opposizione; revocò il decreto ingiuntivo e condannò il Condominio a pagare la minor somma di L. 22.836.105 (scomputando dalla somma ingiunta la penale di 15 milioni per ritardata consegna dei lavori).
Tale sentenza fu gravata separatamente sia dal Condominio sia dalle altre parti; riunite tali impugnazioni, la Corte d’Appello di Ancona, pronunziando sentenza n. 191/2005, respinse gli appelli e regolò diversamente dal primo grado la ripartizione delle spese di causa.
Il Condominio ha proposto ricorso in cassazione sulla base di tre motivi; si è costituita la sola Cooperativa, resistendo al gravame.
Dopo il deposito del controricorso il Condominio, rappresentato dall’avv. Antonio Cauti – originario domiciliatario e di seguito nominato difensore in luogo dell’avv. Pasquale De Siati, cancellatosi dall’Albo professionale, con apposita ed allegata procura – ha notificato alla Cooperativa controricorrente atto di rinuncia al ricorso; tale rinunzia è stata depositata dalla stessa cooperativa che, contestualmente, ha prodotto – prima dell’inizio della relazione di causa – note d’udienza con le quali dato atto della volontà della Cooperativa, chiedendo la condanna della parte rinunziante al pagamento delle spese del procedimento.
Dalla narrativa che precede appaiono realizzati i presupposti per la declaratoria della estinzione del giudizio à sensi dell’art. 391 c.p.c.; consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinunzia e condanna il ricorrente – rinunziante al pagamento delle spese del procedimento, liquidandole in Euro 2.300,00 per onorari ed Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011