LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI VIRGINIO Adolfo – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INTESA GESTIONE CREDITI s.p.a., nella qualità di mandataria di BANCA INTESA s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Leonida Bissolati 76, presso lo studio dell’avv. Gargani Benedetto, che la rappresenta e difende unitamente come da procura a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
FINANZIARIA TESSILE BERTRAND s.p.a., in persona del Commissario liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Pacuvio 34, presso lo studio dell’avv. Romanelli Guido, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Cristiana Maccagno Benessia e, Fabrizio Barbieri Girolamo del foro di Torino, come da procura a margine del controricorso.
– controricorrente –
e contro
BORGOSESIA GESTIONI S.G.R. s.p.a., in nome e per conto del fondo comune di investimento immobiliare Gioiello, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lazio 20/C, presso lo studio dell’avv. Coggiatti Claudio, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Marco Sormano del foro di Biella, come da procura a margine della comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.;
– interventrice volontaria –
avverso la sentenza n. 799/05 della Corte d’Appello di Torino, depositata il 16.5.05;
udita la relazione della causa, svolta alla pubblica udienza dal Consigliere Dr. Magda Cristiano;
udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G. Dr. LETTIERI Nicola, ha pronunciato la seguente:
OSSERVA La Corte, rilevato che con atto del 31.1.2011, sottoscritto dall’avv. P.G., munito di procura speciale, Banca Intesa s.p.a. ha rinunciato al ricorso; che la controricorrente e l’interventrice volontaria hanno accettato la rinuncia; che tutte le parti hanno chiesto la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Visto l’art. 390 c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 3 (nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis al caso di specie);
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011