Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5160 del 03/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell’avvocato CAMPAGNOLA ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAZZAGLIA ALDO A., giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ RISORSE SPA, (in forma abbreviata SORI SPA) *****, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LASTRUCCI MARCELLO, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 226/09 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 19/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’01/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO; è

presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

RITENUTO IN FATTO

Che:

Il Tribunale di Prato, investito di una controversia promossa da P.M.A. contro la Società Risorse s.p.a per l’adempimento dell’impegno assunto dall’assemblea dei soci il 4 luglio 2005 di continuare ad avvalersi della collaborazione del P., amministratore dimissionario della società, dietro compenso fino a termine naturale dell’originario mandato, e per la conseguente condanna della società a pagare al P. per il titolo anzidetto una determinata somma a far tempo dal 28 luglio 2005, ha sospeso il giudizio a norma dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di altro giudizio con il quale la società aveva agito per far valere la responsabilità del P. in relazione alla sua pregressa attività di amministratore.

Questa ordinanza è impugnata dal P. con ricorso per due motivi, illustrato anche da memoria, i quali denunziano rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione. La parte intimata ha depositato memoria difensiva. Il ricorso del P. è fondato.

E’ sufficiente infatti considerare che le due controversie sono totalmente diverse per oggetto e per titolo e che la fattispecie di responsabilità dell’amministratore durante il suo mandato non costituisce elemento della fattispecie costitutiva, in via di ipotesi, del diritto al compenso per una attività successiva.

L’argomento utilizzato dalla resistente secondo la quale, in definitiva, l’inadempimento del patto successivo potrebbe esser giustificato dalle circostanze emerse successivamente e poste a base dell’azione di responsabilità non è idoneo a sorreggere il provvedimento impugnato, il quale peraltro non esibisce in alcun modo le sue ragioni.

In conclusione, il ricorso va accolto, l’ordinanza di sospensione deve essere annullata e deve essere disposta la prosecuzione del processo sospeso. La resistente va condannata alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio sospeso; condanna la resistente alle spese in Euro 30 per esborsi ed Euro 3000,00 per onorari, oltre ad IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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