LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
LIVI S.R.L. (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso l’avvocato BARONE CARLO MARIA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA LA NOTTE DIESEL S.R.L., FOGGIA STAR TOMMASELLI S.R.L., REGIONE PUGLIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 233/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 15/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
La Corte:
RILEVATO IN FATTO
Che, con ricorso notificato il 6 luglio 2005, la s.r.l. LIVI ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, depositata il 15 marzo 2005 e notificata il successivo 9 maggio, che ha respinto l’appello proposto dalla LIVI – dichiarando assorbito l’appello incidentale condizionato proposto dalla s.r.l. Foggia Star Tommaselli – avverso la sentenza del Tribunale di Bari con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda della LIVI diretta alla reintegrazione nel possesso – con risarcimento dei danni – di alcune porzioni immobiliari in Foggia, acquisite al Fallimento della s.r.l.. La Notte Diesel con provvedimento emesso dal Giudice delegato ai sensi della L. Fall., art. 25; che la intimata Curatela del Fallimento non si è costituita; che, fissata al 13 gennaio 2011 l’udienza per la discussione del ricorso, in data ’23 dicembre 2010 il difensore della società ricorrente ha depositato originale dell’atto, sottoscritto in pari data dal legale rappresentante, con il quale la società stessa dichiara di rinunciare al ricorso;
ritenuto che l’atto di rinuncia, regolarmente formato, è tempestivo;
che non è necessaria la notifica alla intimata, non essendo questa costituita; che pertanto deve dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011