LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7131-2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 175, presso la Direzione Affari Legali di Roma di Poste Italiane, rappresentata e difesa dall’Avv. Guadagni Simonetta per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.V., elettivamente domiciliata in Roma via Flaminia n. 195, presso lo studio dell’Avv. Vacirca Sergio, che con l’Avv. Claudio Lalli la rappresenta e difende per procura rilasciata a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 219/2006 della Corte d’appello di Firenze, depositata in data 21.02.06, RG 510/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.1.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
uditi l’Avv. Anna Maria Ursino per delega Guadagni e l’Avv. Roberto Rizzo per delega Vacirca;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa CESQUI Elisabetta che ha concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Pisa, P.E. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di assunzione alle dipendenze di Poste italiane s.p.a. nel periodo 1.7-30.9.00 per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre, ex art. 8 del CCNL Poste 26.11.94.
2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal ricorrente, la Corte d’appello di Firenze con sentenza depositata il 21.02.06 accoglieva l’impugnazione e, dichiarata la nullità del termine, condannava la società convenuta a riammettere in servizio la dipendente ed a risarcire il danno.
3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, cui P. rispondeva con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 10.7.08, dal quale risulta che P.V. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u.
29.11.06 n. 25278).
5.- In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011