Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5304 del 04/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F. (*****) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO PARUTA 24, presso lo studio dell’avvocato QUALEATTI, rappresentato e difeso dall’avvocato PALOMBA VINCENZO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA, (gia’ Gest Line Spa) Agente per la Riscossione per le province Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli, Padova, Rovigo, Salerno e Venezia – Direzione e coordinamento di Equitalia Spa, appartenente al Gruppo Equitalia, in persona del Responsabile dell’Agente della Riscossione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE’ CESTARI 34, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dagli avvocati MOLFINI MAURIZIO, RODA’ TIZIANA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

INPS (*****), in proprio e quale mandatario della SCCI CARTOLARIZZAZIONE CREDITI SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGTROI ANTONINO, LUIGI CALIULO, ELIO MARITATO, giusta delega in calce ai ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2462/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’avvocato Caliulo Luigi, difensore del resistente che si riporta agli scritti ed insiste per il rigetto del ricorso;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che aderisce alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

M.F. chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli, pubblicata i 28 gennaio 2009, che lo dichiaro’ decaduto dalla opposizione agli atti esecutivi. Il ricorso per cassazione e’ articolato in due motivi. Equitalia Polis spa si difende con controricorso.

F.M. conveniva Equitalia dinanzi al Tribunale di Napoli esponendo che la convenuta, agente di riscossione della provincia di Napoli, gli aveva comunicato di aver iscritto ipoteca sui suoi beni immobili e che nella comunicazione si faceva riferimento ad una cartella esattoriale che sarebbe stata notificata il data 6 febbraio 2006.

Il M. lamentava che mai tale cartella gli era stata notificata.

Si accertava che l’ufficiale giudiziario si era recato all’abitazione del M., non aveva rinvenuto quest’ultimo e la moglie del M., presente in casa, aveva rifiutato la notifica dell’atto.

Non era stata svolta la procedura prevista dal codice di rito per tale tipo di situazioni.

Non avendo mai ricevuto la notifica della cartella non si era verificata la condizione per la iscrizione della ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in quanto non era scaduto il termine, previsto dall’art. 50, di 60 giorni dalla notificazione della cartella.

L’opposizione si basava su tale presupposto.

Il Tribunale riteneva che il termine fosse comunque decorso perche’ la notifica non poteva dirsi inesistente, ma solo nulla.

La soluzione non e’ conforme alla legge.

Se, come nel caso in esame, l’ufficiale giudiziario non rinviene il destinatario dell’atto ed e’ presente un suo familiare che rifiuta di accettare l’atto, si realizza una situazione conforme a quella della irreperibilita’ delle persone legittimate alla ricezione (Cass., 31 marzo 2010, n. 7809). Di conseguenza, l’ufficiale giudiziario deve provvedere a norma dell’art. 140 c.p.c..

Il mancato compimento di tali operazioni comporta la mancata decorrenza del termine su indicato, con le relative conseguenze sulla legittimita’ della iscrizione di ipoteca.

Il ricorso pertanto deve essere accolto. La sentenza deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di merito che decidera’ la controversia anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato, anche sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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